Concorso docenti 2020 - istruzioni operative per fare la domanda

    Dal 28 maggio e fino al 3 luglio è possibile inviare le domande al concorso straordinario abilitante. e dal 15 giugno al 31 luglio al concorso ordinario. Resta ancora da definire la data del concorso Straordinario per l’abilitazione e il ruolo.

    Come versare la tassa di partecipazione.

    I candidati dovranno pagare una tassa di partecipazione pari a 10,  15 e 40 € tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN – IT71N0100003245348013355005 Causale: «Procedura straordinaria finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione indetta ai sensi art. 1 del decreto-legge n. 126/2019 – regione – classe di concorso – nome e cognome – codice fiscale del candidato» oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», il cui link sara’ reso disponibile all’interno della piattaforma e a cui il candidato potrà accedere all’indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/

     

    LA GUIDA AL PAGAMENTO del MIUR
    Presentazione della domanda e scadenze.

    La domanda va presentata sulla piattaforma Procedura Abilitante, per accedere bisogna utilizzare l’identità SPID oppure le credenziali per accedere ad istanze online.
    I docenti che intendono abilitarsi attraverso la procedura straordinaria possono già presentare domanda ed avranno tempo fino a 31 luglio.

    CONCORSO STRAORDINARIO, ecco come prepararsi

    Lettera aperta al Ministro Azzolina

    della prof. Ssa ROMANA CAMPANILE  DIRIGENTE SINDACALE UNAMS SCUOLA FGU

    BARI LI, 27.03.2020

    LETTERA APERTA AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
    ON.  LUCIA AZZOLINA 

    Gentile Ministro, come docente sento  il dovere di interloquire con Lei, sia pure “ a distanza”.
    La invito preliminarmente a chiarire se ogni suo dire, diversamente espresso in forme ufficiali o estemporanee, debba essere dai destinatari inteso in modo univoco,  analogo o equivoco.  La premessa è indispensabile perché tra emittente e destinatario del messaggio vi sia una qualche forma di comunicazione.
    Mi ha avvinto e conquistato il suo richiamo a Kant, all’ imperativo categorico, alla etica del dovere e traggo spunto per avviare la mia, mi auguro chiara, riflessione.
    La responsabilità a cui con solerzia e sollecitudine fa riferimento,è intrinsecamente connessa alla libertà e, con essa, alla capacità dell’essere umano e dunque anche di noi docenti, di autodeterminarsi: l’ uomo libero è l’ uomo che de-libera. Bene, il nostro poter de- liberare come docenti e nel campo della nostra attività  didattica,è stato inopinatamente impedito.
    Nella bozza del DCPM del 4 marzo us, in riferimento alla attivazione della cd “didattica a distanza”, si leggeva: “(…) sentito il Collegio dei docenti (…); “ (…) attivano ove possibile (…)” 
    Nel successivo testo firmato, dette espressioni sono scomparse per far posto a “ i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività scolastiche, modalità di didattica a distanza…”
     Urge una giustificazione del passaggio dal “prima “ al “ poi” e in particolare come Lei possa fare appello alla nostra responsabilità dopo averne negato le condizioni di esercizio.
    Il mancato riscontro   alla richiesta dalle O.O.S.S  ( ritiro nota prot. 388 del 17/3/ 2020)  non solo non  vanifica la legittimità della  richiesta ma consolida il convincimento di una Sua esplicita quanto  ingiustificata volontà  di sottrarsi al confronto con  quanti, dei  lavoratori e dei  loro diritti sono legittimi rappresentanti e portavoce. 
    Al mancato  confronto sindacale, negligenza  gravissima, che avrebbe fornito a noi ragguagli utili e indispensabili per rimodulare il nostro lavoro, specificando possibilità e limiti del nostro operare, si  aggiungono le “ esternazioni” ministeriali da cui si evince una e plausibilmente intenzionale  mancanza di  chiarezza tra ciò che  il MPI  è legittimato a chiedere e ciò che non  può pretendere.  Il confronto sindacale, considerato anche la sua giovane età, on. Azzolina, avrebbe validamente supportato Lei e il MPI nel difficile districarsi tra dettato costituzionale, diritti sindacali, norme vigenti  e  la ineludibile gravità della attuale situazione di emergenza. In particolare, mi domando se la informativa sulla salute e sicurezza  nel lavoro agile ( cf. art. 22, comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81; art. 20 D.Lgs, 81/2008) escluda la categoria dei docenti e dei dirigenti scolastici nello esercizio della propria attività, sia pure a distanza.  Di fatto, il nostro lavoro, lungi dall’ essere “ agile”, è indebitamene  aggravato dagli assillanti interventi ministeriali  che si traducono come vere e proprie vessazioni, per noi e di rimando per le  famiglie, nostre e dei nostri alunni.   Chiarisca,  con la comprensibilità delle parole, naturale riflesso di una chiarezza di idee,  gli estremi di legittimità del suo agire.                                       
    Le “ misure urgenti” hanno, a ragione, previsto una limitazione nello esercizio di diritti e libertà fondamentali ( e  al “diritto alla istruzione” non  riteniamo, ragionevolmente, si possa o debba riconoscere un ulteriore qualitativo  rispetto agli altri sacrosanti diritti), in vista di un bene superiore: la salute, del singolo e della collettività.  Il diritto alla salute rientra nel novero dei diritti fondamentali ( art. 2 Cost.) , ed è tutelato dalla Repubblica ( art. 32 Cost.).  Lei quale salute vuole garantire?  La Sua e pensiamo al plauso che la Europa intera ha levato per la cd. “ didattica a distanza”, o alla salute degli italiani?
    IL suo dire e non dire, tra  “ indicazioni” non ulteriormente e sensatamente giustificate  e accorati appelli  che nulla hanno a che vedere con la prescrittività della legge,  è maldestramente impiantato  su una trama di senso eufemisticamente oscura e nebulosa. 
    Sconcertanti  le  operazioni  linguistico-semantiche Sue e del  del MPI , plausibilmente apparentate alla e non migliore alchimia di altri tempi e decisamente lontane anni luce dalle peculiarità della scienza che procede per cause ed effetti, con la chiarezza e distinzione di obiettivi, scopi, finalità.
    Allo stato: interventi “ a spizzico”,sic et simpliciter. 
    La percezione del MPI appare essere quella di una realtà “in idea”, allo stato di “ pura pensabilità” ; una realtà mistificata e fuorviante.  Dall’ ideale al reale: siamo tutti reclusi in casa, costretti a condividere tempi ( con simultaneità di espletamento di doveri, mansioni etc), spazi ( non sempre confortevoli e ampi), strumenti ( compreso computer, tablet e simili).  Immaginare che il mondo della scuola, seppur virtuale, sia una isola più o meno felice, è illusorio con  nocumento al “ benessere” , già minacciato, dei singoli e delle famiglie  (queste ultime anche con più figli in età scolare, con anziani da accudire etc) .
      In tale  momento storico  la preoccupazione principale è salvaguardare e tutelare la vita, non certo peggiorarne le condizioni.  A meno che Lei non si senta legittimata a pensarla diversamente.  In tal caso fremiamo nella attesa di una sua rassicurante giustificazione. 
    Mi consenta di richiamare l’ imperativo categorico kantiano, a lei tanto caro, in una  profonda e  incisiva  declinazione: 
    “agisci in modo da trattare la umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo”  ( cf I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi)
    Parliamo della dignità umana,  gentile Ministro, che, a differenza delle cose, non può essere mercificata; quella dignità che esprime valore, libertà, autonomia di giudizio e facoltà di deliberare. Una dignità che è della persona e, non si stupisca, anche di noi docenti.


    Mola di Bari, 27 marzo 2020
                                                                                                    In fede
                                                                                                   Prof. Romana Campanile 
                                                                                                   

     

     

    Domande di messa a disposizione docenti ed Ata

    Consulenza domande di mobilità in modalità online

    Bari li, 25.03.2020

    In occasione delle domande di mobilità il nostro sindacato fornirà consulenza per la compilazione in modalità online. I termini sono fissarmi dal 28 marzo al 21 Aprile.

    La preghiera al fine di rendere agile la procedura a favore di tutti, di munirsi di credenziali di accesso e codice personale istanze online. 

    Per contatti chiamare il n. 3388838524 o 3341904659, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19 eccetto il sabato e la domenica. Per ogni ulteriore esigenza è possibile inviare email a unamsscuolapuglia@tiscali.it o utilizzare l'apposito form su questo sito web a richiedi assistenza. 

    Emergenza coronavirus :il caos

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    BARI, 06/03/2020

    Come ben noto la presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato una direttiva con la quale tutte le attività didattiche nelle scuole italiane restano sospese sino al 15 Marzo 2020. Ma purtroppo, dobbiamo registrare una applicazione distorta di tale direttiva da parte di alcuni dirigenti scolastici, per come ci viene segnalato da più parte da molti nostri iscritti. Difatti, prima tra tutte la questione del personale ATA costretto a restare in servizio e a provvedere alla "sanificazione degli ambienti scolastici".

    Tale distrota interpretazione si appalesa in netta violazione con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al dlgs 81/08, atteso che il personale collaboratore scolastico, nel caso, non è preposto per contratto e neanche per formazione a svolgere attività così complesse come la sanficazione di ambienti che presume idonee misure di sicurezza, specifica conoscenza di prodotti indicati a tal fine e soprattutto materiale e strumenti idoneii in tal senso, cose di cui certamente le scuole italiane non sono affatto dotate. Quindi, non è dato comprendere come i dirigenti scolatsici possano assumersi siffatta responsabilità e rischi così gravi.

    L'altra questione riguarda il personale docente chiamato già dal 5 Marzo 2020 in servizio con convicazione di organi collegiali per didattica a distanza ( di cui le scuole sono sprovviste di idonee piattaforme o ancor peggio obbligati a presentarsi a scuola per la firma del registro delle presenze.

    Corre l'obbligo ricordare a qualche temerario dirigente scolastico che la mancata ottemperanza ad un DPCM emanato con specifiche finalità di preservare la pubblica incolumità è da considerarsi reato: art. 328 c.p. omissione di atti d'ufficio,, 323 c.p. abuso di ufficio , , art. 650 c.p. .

    Pertanto, i lavoratori interessati ove si verificano tali situazioni sono invitati a segnalare a questa struttura sindacale eventuali abusi in tal senso al fine di porre in essere tutte le misure al fine di preservare in modo serio la salute dei lavoratri indipendentemente dalla loro adesione od aderenza al nostro sindacato.

    prof. Bartolo Danzi

    Segretario provinciale  e regionale 

    Unams scuola FGU

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    Importanti successi giudiziari della Unams scuola Puglia

    In questi giorni, il nostro sindacato ha registrato la vittoria in importanti vertenze a favore dei nostri assisti che ci contraddistingue come veri pionieri della legalità e della tutela dei diritti sacrosanti dei lavoratori. I giudici del lavoro di Bari e Trani in numerose cause hanno condannato l'amministrazione scolastica in diverse cause di ricostruzione della carriera e di temporizzazione. La segreteria provinciale e regionale esprime viva soddisfazione . Anche in campo penale la terza sez. penale della Corte di Appello di Bari ha condannato un dirigente scolastico di Bari per omissione di atti di ufficio al pagamento del risarcimento danni per euro 3.000 più 1.800 euro di risarcimento spese legali per entrambi i gradi di giudizio.

    Bari 20 Febbraio 2020

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    Stalking e Cyberstalking lavorativo. Risarcimento del danno

    Di Bartolo Danzi

    Giurisprudenza sul fenomeno dello Stalking lavorativo e la risarcibilita del danno

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    Tribunale di Bari sezione lavoro accoglie ricorsi di ricostruzione della carriera.

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    Bari, 8/10/2018

    Continua la battaglia dei lavoratori docenti ed ATA nella annosa vertenza circa la discriminazione subita da suddetto personale nel periodo in cui ha prestato servizio a tempo determinato, a seguito della nota direttiva comunitaria 1999/70/CE clausola 4 “divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato”.
    Nonostante l’eccezione sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari circa l’esistenza di una recente Sentenza della Corte di Giustizia la n.  C-466/2017(SENTENZA Motter)     del 20 settembre 2018, il Giudice del lavoro di Bari ha rigettato le avverse eccezioni, ritenendole inconferenti, accogliendo i ricorsi dei ricorrenti docenti ed ATA (ben 4) nelle cause Patrocinante dall’avvocato Roberto Gammarota dell’ufficio legale della Unams scuola FGU.
    Infatti, il Giudice del lavoro di Bari in accoglimento delle nostre tesi riteneva insussistenti ai casi di specie l’applicazione de c. D. Criteri oggettivi richiamati dalla suddetta Sentenza della CCE, ribadendo per l’ennesima volta l’assoluta identicita’e sovrapponibilita’ per  prestazioni lavorative svolte in costanza di rapporto a t. D.  nelle Sentenze 3095/2018 – 3096/2018- 3097/2018- 3098/2018.
    Ed in vero la CCE lungi dal dare legittimità alla ricostruzione di carriera prevista dall’art. 485 del dlgs 297/94 che peraltro assolutamente non richiamato nelle motivazioni della sentenza del g. L, si limitava a rimettere al Giudice nazionale(nel caso il g. L. del Tribunale della provincia autonoma di Trento) l’individuazione delle ragioni oggettive giustificative del diverso trattamento economico e giuridico tra lavoratori a t. D e a t. I., qualora esistenti. 
    Il giudice del lavoro di Bari non scorgendo nella diversità di trattamento tra lavoratori t. D e a t. I del comparto scuola tra docenti ed ATA, nelle prestazioni effettivamente svolte, alcuna ragione oggettiva tale da giustificare questa illegittima disparità di trattamento, riteneva comunque in accoglimento dei ricorsi del nostro ufficio legale di dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello stesso trattamento ai fini giuridici ed economici previste dalle norme legislative contrattuali per ii Personale a tempo indeterminato con ogni conseguenza di legge. Diversamente opinando, infatti, le norme interne sarebbero censurabile in ordine ai precetti costituzionali che sanciscono il principio di uguaglianza. 
    Peraltro, nella stessa sentenza della CEE DEL 20 SETTEMBRE nulla viene detto in ordine agli scatti di Anzianità che quindi non possono non essere riconosciuti anche al personale a tempo determinato. Quale giusta progressione di carriera, altrimenti non riconosciuta dall’attuale ordinamento. Pertanto, la battaglia continuerà con maggiore intensità di prima, come giusto che sia. 
    Prof. BARTOLO DANZI

     

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    Concorso pubblico Dsga

    CONCORSO DSGA

    Nell'incontro odierno del 24 settembre 2016, alle ore 16:30, convocato dal MIUR - Direzione generale per il personale scolastico, presenti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, i rappresentanti dell' Amministrazione hanno fornito ulteriori informazioni in ordine all'imminente bando di concorso per i DSGA.

    Per la FGU hanno partecipato Laura Ieva e Silvio Mastrolia.

     

    Riserva di posti a favore degli assistenti amministrativi che hanno sostituito i DSGA

    In merito alla riserva di posti a favore del personale assistente amministrativo che abbia svolto almeno 3 anni interi di sostituzione negli ultimi 8 anni, l' Amministrazione ha comunicato la volontà di contenerla al 20, max 30%.

     

    Tempi di emanazione del bando

    Circa i tempi , l'Amministrazione ha garantito che la pubblicazione del bando avverrà entro il 31.12.2018.

     

    Percorso riservato nell'ambito della mobilità professionale

    Considerato che la riserva prevista non sarà sufficiente a garantire il posto alla totalità dei sostituti dei DSGA, l' Amministrazione ha manifestato la volontà di definire a breve un percorso nell'ambito della mobilità professionale a cui potranno partecipare sia coloro che in questi anni hanno sostituito i Direttori dei Servizi generali e amministrativi e sia i titolari delle seconde posizioni economiche. Le organizzazioni sindacali hanno manifestato apprezzamento ma hanno richiesto che il tutto avvenga in tempi rapidi.

     

    Nel corso dell'incontro l'Amministrazione ha fornito una ulteriore bozza della tabella dei titoli, delle prove di esame e dei requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici.

    La delegazione Gilda Unams

     

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      Aggiornamenti RSU e Dirigenti sindacali Unams scuola

       

      BARI, 21/09/2018

       

       

      La Segreteria Provinciale e Regionale Unams scuola FGU indice l'aggiornamento per le proprie RSU e Dirigenti sindacali sulle seguenti Materie:

      Giorno 3 Ottobre 2018  presso istituto comprensivo E. Duse di Bari pre 17 -20

      Moduli 1) - La contrattazione integrativa d'istituto;

                     - Gli istituto della contrattazione integrativa di scuola

                     - le novità del nuovo CCNL scuola 2018

      Modulo 2) - Costruire il contratto d'istituto;

                       - il fondo d'istituto, progetti pon, incarichi specifici ATA, normativa disciplinare

       

      Modulo 3)  - aspetti salienti e contenuti del Contratto d'istituto sulla base delle norme imperative e del CCNL 2018;

       

      Modulo 4) - condotta antisindacale, forme di repressione.

      A tutti gli intervenuti verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai lavori a cura della Segreteria Provinciale e Regionale.

      Tutti gli interessati sono invitati a prenotare la partecipazione o a richiedere in alternativa, qualora impossibilitati l'invio del materiale via email.

       

                

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      Iscriviti alla Unams scuola FGU per sostenere i tuoi diritti .

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      Precetto all 'ufficio scolastico territoriale di Bari e la .S.M. S BOVIO PALUMBO di Trani

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      BARI 20 agosto2018.  Un malcapitato docente di Ed. Fisica si era visto non corrispondere la modica cifra di Euro 5254,50 per prestazioni relative alla pratica sportiva nell’a.s.2008/09.
      Il Dirigente scolastico assurgeva a motivazione una presunta ed ingiustificata mancanza di fondi a suo dire non corrisposti dal MIUR. Il docente si rivolgeva ai nostri Uffici per essere assistito nel recupero dei crediti. Con l’assistenza del segretario provinciale e regionale prof. Bartolo Danzi e dell’avvocato R. GAMMAROTA si provvedeva a ricorrere al Giudice del lavoro presso il Tribunale di TRANI.
      La causa veniva iscritta all’rg 6609 del 2012 ed assegnata al Giudice del lavoro di TRANI dott. M. BRUDAGLIO che dopo ben 6 anni emetteva a una sentenza di accoglimento del ricorso proposto dal docente sul presupposto che la mancanza di fondi non giustifica la mancanza di corresponsione degli emolumenti per una prestazione effettuata dal docente. Il giudice in ordine alla  eccezione del Miur di omesso pagamento della prestazione debitamente autorizzata ed eseguita per una presunta, apodittica ed inconferente carenza di fondi, evidenziava la non potestativita' del rapporto di lavoro a dire"ora lavora" "ti pagherò quando potrò". Una condizione assolutamente inaccettabile che viola i precetti sinallagmatici secondo cui ad ogni prestazione corrisponde una controprestazione economica e non può giustificare un simile inadempimento. 
       Il MIUR e l’istituto Bovio Palumbo di TRANI venivano condannati al pagamento oltre dei suddetti corrispettivi al docente a ben 3000 euro di spese legali oltre accessori di legge. LA SENTENZA VENIVA NOTIFICATA DAL NOSTRO UFFICIO LEGALE in data 16/17 gennaio 2018 e passava in giudicato. La amministrazione non provvedeva a  liquidare i corrispettivi. In data 31/7 l’ufficio legale promuoverà atto di precetto per inadempienza esecutiva della sentenza in parola, ovviamente caricando le relative spese di procedura a carico carico della inadempiente amministrazione. VI è da chiedersi se ora la amministrazione scolastica intenderà corrispondere il dovuto o costringerà al pignoramento.
      "ERRARE UMANUM EST, DIABOLICO PERSEVERARE" 

       

      Cyberbullismo: responsabilità dei genitori e della scuola

      ARCHIVIATO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE di UNAMS SCUOLA

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      BARI , 23/06/2018

      Il Dirigente scolastico di un istituto scolastico di Andria aveva richiesto all' Ufficio scolastico ambito territoriale per la provincia di Bari , l'attivazione di un procedimento disciplinare a carico di un docente di strumento musicale in servizio nella scuola in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2017/18 , adducendo presunte mancante disciplinari.

      Nel richiedere l'attivazione del predetto procedimento a carico del docente , il Dirigente scolastico non aveva però allegato affatto alla propria relazione , in cui descriveva i presunti elementi disciplinarmente rilevanti a carico dell'incolpato docente, tutta la documentazione inerente ale prove testimoniali, che dichiarava disponibili ove l' Ufficio scolastico territoriale li avesse richiesti.

      Con contestazione di addebiti prot. 2373 del 16/02/2018 il Dirigente dell' USR Puglia Ambito territoriale per la provincia di Bari dichiarava formalmente aperto a carico del docente il procedimento disciplinare invitandolo a formulare le proprie discolpe.

       

      Alla data dell'audizione del 21/0372018 il docente incolpato depositava memoria scritta, con l'assistenza legale della UNAMS-SCUOLA FGU con cui eccepiva preliminarmente la improcedibilità/tardività del predettto procedimento.

       

      Come dovrebbe essere noto, l'art. 13 del D.lg n. 75/2017 ha modificato i termini  per la contestazione di addebiti da parte del dirigente della struttura innalzandoli in maniera perentoria a 30 giorni da quando lo stesso è venuto a conoscenza dei fatti  ritenuti disciplinarmente rilevanti.

      Difatti, il predetto art. 13 del D.lgs n.75/2017 espressamente dispone: “.....d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione  di  sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile  della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e

      comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.

       

      Il dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.........sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.”

       

      Orbene risulta provato per tabulas dallo stesso atto di contestazione che:

      i fatti relativi al presunto illecito disciplinare si sarebbero svolti in data 18 gennaio 2018;

      Il dirigente scolastico direttamente interessato ha trasmesso in data 27/1/2018 relazione inerente al competente Ufficio disciplina che la riceveva in data 28/01/2018 acquisendola al protocollo 1262;

      Orbene , la stessa contestazione disciplinare risultava pervenuta allo docente il 06/03/2018 ben oltre i termini perentori dei 30 giorni dalla piena conoscenza dei fatti da parte del responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari(nel caso il 27/01/18).

      Ragion per cui deve senza ombra di dubbio dichiararsi la improcedibilità dell'odierno procedimento disciplinare per intempestività della contestazione disciplinare di tutti gli addebiti mossi.

      Avendo l’atto di contestazione chiaro valore ricettizio ai sensi dell’art.1335 C.C. la stessa doveva pervenire all’interessato entro 30 gg da quando il soggetto preposto alla stessa è venuto a conoscenza dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti.

      Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, il termine per effettuare la contestazione, ove contrattualmente previsto, deve essere computato in relazione al momento in cui l'atto di contestazione perviene al lavoratore, in quanto trattasi di atto unilaterale recettizio, e non in relazione al momento in cui la contestazione viene elevata.[1]

      [1]  Cassazione civile, sez. lav., 18 marzo 2004, n. 5527 – TRIBUNALE DI MODENA Sez. Lav. Sentenza n.401/05. Giust. civ. Mass. 2004, f. 3

      L’art. 13 del Dlgs n. 75/2017 all’uopo prevede come ben noto, espressamente la perentorietà dei termini della contestazione e della conclusione del procedimento.

      La Dirigente ha inteso notificare la contestazione disciplinare di codesto Ufficio a mezzo raccomandata , quando avrebbe fatto meglio a notificarla a mano , evitando lo spirare dei termini, risultando, pertanto, direttamente responsabile della dedotta improcedibilità.

      Peraltro, nella memoria difensiva veniva eccepita la nullità dell'intero procedimento atteso che che dei fatti contestati non viene dichiarato in contestazione la presenza di allegati a fascicolo del procedimento circa deposizioni testimoniali di terzi relativamente a dichiarazioni e prove raccolte, di cui il procedimento è evidentemente carente .

      Cosi’ come emerso a seguito dell’istanza di accesso dell'incolpato.

      Va puntualzzato, infatti, che l’onere della prova circa i presupposti di fatto oggettivi e soggettivi , che hanno indotto ad elevare una contestazione disciplinare grava sul datore di lavoro in forza di una applicazione estensiva dell’art.5 L. N,604/66 (arg. Ex plurimis da Cass.Sez. Lav. , 17,8,2002 n.11153 – in termini Tribunale di Trani sez. Lav. Sentenza del 23.09.2013.)

      Ciò posto, il supporto probatorio apportato dal Dirigente scolastico si limitava a raccontare con una “relazione” presunti accadimenti che risultavano essere di parte ed apodittici poichè la stessa dirigente sarebbe coinvolta nella presunta vicenda , fatto che propende a ritenere che la stessa dirigente sia portatrice di interesse a che la vicenda sia accertata in maniera tale da far ricadere tutta la colpa del presunto alterco sull’odierno incolpato. Inoltre le persone citate sono per lo più direttamente collegate alla stessa dirigente poichè funzione strumentale (…...) e addirittura vicaria(........) di talchè assolutamente, per chiari motivi di collegamento alla dirigente, inattendibili.

      Non risulta ammissibile quanto dichiarato dalla dirigente a pagina 3 della sua relazione laddove afferma che “i soggetti coinvolti nei fatti accaduti il 2 e 19 dicembre e il 18 gennaio hanno reso delle dichiarazioni che sono a disposizione di codesto Uffcio ove richiesto”.

      Per essere considerate valide le prove testimoniali devono far parte da subito del fascicolo del procedimento disciplinare onde consentirne l’accesso all’incolpato e dargli la possibilità di difendersi e di controdedurre.

      Pertanto, la Dirigente avrebbe dovuto trasmettere tutta la documentazione nei dieci giorni previsti dall’art. 13 del dlgs n.75 /2017.

      Si ritiene, dunque, che tale documentazione non allegata al fascicolo del procedimento, tamquam non essent e sia per questo del tutto inutilizzabile!

      Una determinazione di tal fatta vedrebbe pesantemente compromesso il diritto di difesa e contradditorio dell’odierno incolpato con prove fluttuanti ed un procedimento disciplinare oltre che tardivo ed improcedibile, fatto di prove “EVENTUALI ed “OVE RICHIESTE” CHE NON HANNO E NON POSSONO AVERE ALCUN VALORE.

      Il procedimento si cristallizza al momento della contestazione anche in tutta la documentazione allegata al fascicolo.

      A tali eccezioni preliminari seguiva una ampia difesa nel merito della questione.

      In data 12/6/2018 l' U.S.T. di Bari inviava nota con cui decretava la archiviazione del procedimento disciplinare per violazione della perentorietà dei termini di contestazione previsti dal dlgs 75/2017 , essendo la stessa pervenuta all'interessato ben oltre i 30 giorni: Inoltre , accoglieva l'ulteriore eccezione circa la mancata consegna da parte del Dirigente scolastico della documentazione probatoria entro i termini del procedimento., disponendo l'archiviazione dello stesso.

       

      Nuovo numero di telefono sede di Bari

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      Bari li, 2 Luglio 2017

      Si comunica che il nuovo numero di telefono per la sede di Bari è 0802148151.

      Si riceve sempre in viale Meucci 2/a  il martedi' e giovedi dalle ore 17 alle 19,30.

      Mentre il numero di telefono per le sedi BAT (Andria- Trani- Barletta ) è 08831955594. Si riceve il venerdi' ad Andria dalle ore 16,30 alle 20,00 in via C. Troya 8/A e a Barletta il lunedi' dalle ore 17 alle 19.

       

       

       

       

       

       

       

      IL COMPONENTE DI UN ORGANO COLLEGIALE HA UN INTERESSE QUALIFICATO AD ACCEDERE AGLI ATTI DELL’ORGANO DI CUI FA PARTE.

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      ROMA 6 Giugno 2017

       

      Importante pronunciamento della Commissione di accesso agli atti amministrativi della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – ROMA.

      Un docente di ruolo  dell’ I.C. “Capozzi- Galilei” di Valenzano (Bari) in qualità di membro di diritto di alcuni consigli di classe ha prodotto richiesta di accesso agli atti ed estrazione di copia dei verbali afferenti a tali organi collegiali (per il periodo 2 Settembre 2016 – 23 marzo 2017) ai sensi della L.241/90 e ss. s.m.i.

      La Dirigente scolastica dell’ istituto in questione negava l’accesso agli atti formulato dal docente con nota del  26 Aprile 2017 adducendo motivazioni inconferenti ed oltremodo infondate rilevandone l’inammissibilità per mancata specificazione dell’interesse all’accesso tenuto conto che i verbali de quibus non erano stati fatti oggetto di “rilevazione” da parte dei genitori e dagli altri componenti docenti dei consigli di classe.

      Avverso tale diniego il docente aveva adito(con l'assistenza del prof. Bartolo Danzi) con ricorso la Commissione di accesso agli atti amministrativi della Presidenza Consiglio dei Ministri affinchè valutasse la legittimità del diniego così opposto dall’ Ammnistrazione resistente affinchè assumesse ogni consequenziale determinazione.

      Nel ricorso veniva rilevato che “Il diniego all’accesso e alla estrazione di copia dei verbali delle sedute dei consigli di classe per il periodo 2 settembre -23marzo 2017 , si appalesa manifestamente illegittimo.

      Difatti, il ricorrente risulta essere membro di diritto dell’organo collegiale consiglio di classe e dunque ha pieno titolo ad accedere e a conoscere gli atti di tale organo di cui  egli stesso fa parte a pieno titolo.

      L’art. 43 del D.L.vo 297/94 rinvia genericamente alla L 241/90 in materia di pubblicità ed accessibilità. Indubbiamente i verbali sono accessibili. La Nota 21 maggio 1980 Prot. n. 1404 precisa che “gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere, e agli enti locali (regione, provincia, comune) interessati sotto vari aspetti alla gestione della scuola. Il rilascio di copie degli atti predetti a privati, deve essere eventualmente effettuato con l’osservanza della normativa contenuta nella C.M. 20 luglio 1977, n. 193, prot. n. 61624/939 di questo Ministero”.

      Anche la CM 105/75 dispone all’art. 13 “I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria del circolo od istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.”

      E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza 2423, depositata il 6 maggio 2013. con il seguente principio di diritto: “Il componente di un organo collegiale dell’amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all’attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale (cfr. Cons. Stato, VI, 9 giugno 2005, n. 3042); disponibilità che non può essere circoscritta solo all’occasione delle riunioni cui egli partecipa o della apposizione della firma ai verbali ad esse relativi. Proprio alla qualità di componente di organo collegiale dell’istituzione scolastica si riconnette l’interesse, cui la disponibilità della documentazione può essere funzionale, ad ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo per il miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all’istituzione stessa”.

      La dirigente dell’ istituto Capozzi Galilei di Valenzano depositava memoria difensiva in cui richiedeva il rigetto del ricorso.

      Il 18 Maggio 2017 la Commissione riunita in adunanza plenaria riteneva il ricorso proposto dal docente meritevole di accoglimento atteso che essendo un componente dell’Organo Collegiale nell’ambito delle riunioni in cui sono stati redatti i verbali richiesti, riveste una posizione differenziata che legittima la richiesta di accesso relativa all’attività di verbalizzazione delle sedute dell’Organo collegiale di cui è parte. Il componente di un organo collegiale ha un interesse qualificato all’accesso che deriva dall’esigenza di conservare una traccia documentale  dell’attività svolta dall’organo collegiale di appartenenza che finisce per legittimare, conseguentemente il controllo della regolarità degli stessi atti oltre che la veridicità di quanto verbalizzato dal collegio.

      Un pronunciamento importante che chiarisce il diritto di ogni docente a poter accedere ed estrarre copia di tutti gli atti degli Organi collegiali scolastici di cui fa espressamente parte.

      DIRIGENTE SCOLASTICO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI RINVIATO A GIUDIZIO

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      La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha disposto il rinvio a giudizio di un dirigente scolastico di Acquaviva delle fonti per aver diffamato il Segretario Provinciale e Regionale della Unams scuola prof. Bartolo Danzi, nel corso di un Collegio dei docenti l'11/9/2014. Difatti, innanzi a tutto un Collegio docenti ne offendeva l'onore e la reputazione sia della RSU che del prof. DANZI allorquando la stessa RSU mostrava un volantino arrecante la normativa di assegnazione dei docenti alle classi, dando ad entrambi dell'ignorante.

      Il segretario Unams scuola all'udienza del 7/12/2016 ha fatto presente che intende costituirsi parte civile al fine di ottenere oltre alla condanna dello stesso dirigente il risarcimento di tutti i danni morali per effetto del reato di diffamazione aggravata.

      Il Giudice ha proposto un tentativo di conciliazione che non potrà che avvenire previo pagamento di tutti i danni da parte del dirigente scolastico

      La frase diffamatoria , tra l'altro, veniva riportata nel verbale del collegio dei docenti comportanto l'ipotesi delittuosa aggravata.

      L'udienza è stata rinviata al 25 gennaio 2016.

      IL RACCONTO DEI MINORI TRA MEMORIA E SUGGESTIONABILITA'

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      12/Dicembre/2016

      DI BARTOLO DANZI( sindacalista)

       

      La capacità di conservare tracce di una esperienza passata è definita memoria,complesso costituito da diversi sottosistemi.

      Essa si distingue in memoria a lungo termine e memoria a breve termine, rispettivamente dette memoria secondaria e memoria primaria. Memoria episodica e memoria semantica , dunque, si intrecciano nella mente rendendo possibile tutta una serie infinita di possibilità e funzioni.

      L'apprendimento e il ricordo sono i due essenziali processi della memoria.Il ricordo non è mai la riproduzione fedele, completa e completamente accurata di un evento.
      La memoria di un evento è piuttosto il risultato dell’influenza di diversi fattori, frequentemente interagenti, che intervengono nelle diverse fasi del processo mnestico.
      I ricordi tendono sostanzialmente a modificarsi con il trascorrere del tempo, ma la loro rievocazione più o meno precisa dipende da più fattori, tra cui, principalmente, fattori emozionali e/o meccanismi di difesa, fattori cognitivi che possono ostacolare, o facilitare, il recupero dei ricordi stessi.

      Questo è quello che accade quando un alunno minore ad esempio viene sottoposto ad interrogatorio , specie se prolungati nel tempo nel corso del quale finisce per ricevere a sua volta delle informazioni su cui non v'era certezza assoluta.

      Infatti nelle domande in cui sono contenuti suggerimenti e/o  informazioni false , suggestive ed inducenti, possono generare il fenomeno della misinformazione, ovvero, la tendenza a peggiorare ed alterare il ricordo, sulla base di false informazioni contenute nelle domande.

      Dal punto di vista psicologico a decorrere dagli 8-9 anni sino ai 15-16 i minori sono suggestionabili e dunque tendenzialmente portati a modificare ricordi ad eliminare o ad aggiungere particolari rilevanti o a costruire addirittura falsi ricordi.

      Particolare attenzione della psicologia giuridica nel rilevare i difetti intervenuti a livello di acquisizione per scarsa attenzione al momento dell'acquisizione del segnale, alla sovrapposizione di segnali che hanno impedito una corretta ritenzione, alle sollecitazioni esterne scorrette che si appalesano inducenti inadatte ed inefficaci, al fine di stimolare il recupero delle informazioni.

      Una possibile conseguenza dell’esposizione ad informazioni nuove ed ingannevoli, molto pericolosa per la validità della testimonianza, è la costruzione di falsi ricordi:

      I suggerimenti di episodi e fatti , nell'interrogatorio del minore possono diventare vere e proprie scene episodiche al pari di episodi veramente accaduti e del passato, in special modo se chi conduce l'interrogatorio mostri, attraverso il linguaggio, preconcetti nei confronti della persona sottoposta ad indagine, se tende a spostare l'attenzione del minore da un argomento all'altro, se anticipi il giudizio del minore (anche suggerendolo) durante il colloquio;

      Si inserisce in tale quadro psicologico – giuridico la storia della psicologia della testimonianza che è ricca di studi relativi alla suggestionabilità rivolti all’età evolutiva. 
      Si fa notare, poi, che quanto più l’adulto è rivestito di autorità (agli occhi di un bambino anche il solo potere di porre domande ne è un indice), tanto più il bambino risulterà influenzabile da domande suggestive, che talora egli può vivere anche come impositive.
      E' il caso del Dirigente scolastico che sottopone ad interrogatorio gli alunni di una classe al fine di svolgere una istruttoria relativa ad un procedimento disciplinare a carico di un dipendente della scuola (docente od ATA) che a seguito della scarsa preparazione e conoscenza in materia, o per scarsa correttezza e buona fede, finisce con rinforzi positivi o negativi, per influenzare o modificare il ricordo degli alunni facendolo così spaziare tra ricordo e fantasia.

      Vanno eluse espressioni di assenso o dissenso, espressioni dubitative, espressioni di sorpresa.

      Dunque lo scenario sopra detto induce ad una chiara riflessione su come sia delicato l'interrogatorio dei minori, i quali per legge non hanno capacità processuale e testimoniale e dunque il loro racconto, se non acquisito da persone competenti e legittimate nelle forme di garanzia previste dalla legge, non ha alcun valore legale. 

      LA SEDE DI BARI SI TRASFERISCE

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      Bari li, 9/9/2016

      SI COMUNICA AGLI  ISCRITTI E SIMPATIZZANTI CHE LA SEDE PROVINCIALE E REGIONALE UNAMS SCUOLA FGU  SI E' TRASFERITA IN VIALE MEUCCI N. 2/A NEI PRESSI DELL'USP DI BARI. LE GIORNATE DI RICEVIMENTO SONO SEMPRE IL MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE 17 ALLE 19.

       

       

       

       

       

       

      CONGRESSO PROVINCIALE 2016

      Il giorno 10 del Mese di Maggio 2016, alle ore 17,10 in seconda convocazione , in Conversano presso la Sala S. Benedetto si è riunita l'assemblea degli iscritti all'Unams scuola della provincia di Bari struttura organizzativa autonoma della FGU , giusta convocazione del 26/04/2016a firma del prof. BARTOLO DANZI segretario provinciale della stessa unams scuola, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

      Elezione del segretario provinciale

      Elezione dei membri della Direzione provinciale

      Elezione del Collegio provinciale dei probiviri

      Elezioni dei revisori dei Conti

      Elezione dei delegati al congresso nazionale

      Elezione dei delegati al Congresso provinciale FGU

      Elezione dei delegati al Congresso Regionale FGU

      Gli organi eletti resteranno in carica per anni 4.

      Sono risultati eletti a seguito di votazioni :

      DIRETTIVO PROVINCIALE

      prof. BARTOLO DANZI(Segretario Provinciale)

      prof. VITANTONIO LOBASCIO

      prof. FRANCESCO MARIA DELLISANTI

      prof. COSIMO MARTINO

      prof.ssa MARIA FERRARA

      prof.ssa CRISPO CARMELA

      Ins. MATTIA DEFEUDIS

      prof.ssa Margherita Sivo (Supplente)

      Ins. Maria Luigia Turafulo (supplente)

       

      COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI

      prof. ROSARIO CRISPO

      prof. VINCENZO GIAMPETRUZZI

      Ins. GRAZIA MASTROLEO

      prof.ssa Annalisa SCELSI (supplente)

      prof. Francesco ACHILLE (supplente)

       

      COLLEGIO PROVINCIALE PER IL CONTROLLO DEI CONTI

      Ins. Bellino Francesca

      Ins. MUSTI Francesca

      prof.ssa Angelillo Rosaria

      prof.ssa Buonomo Stefania(supplente)

      prof.ssa Giordano Narda(supplente)

       

      Eletti delegati al Congresso nazionale Unams scuola FGU

      prof. BARTOLO DANZI

      prof. VITANTONIO LOBASCIO

       

      Eletti delegati al Congresso provinciale FGU

      prof. BARTOLO DANZI

      prof. VITANTONIO LOBASCIO

      Ins. MATTIA DE FEUDIS

       

      Eletti delegati al Congresso regionale FGU

       

      prof. BARTOLO DANZI

      prof. VITANTONIO LOBASCIO

      prof. FRANCESCO MARIA DELLISANTI

       

      RINNOVO ORGANI STATUTARI UNAMS SCUOLA - CONGRESSO 2016

      UNAMS SCUOLA FGU

      SEGRETERIA PROVINCIALE E REGIONALE

      VIA A. CALEFATI n.374

      70123 Bari

       

      All'Assemblea provinciale

      UNAMS SCUOLA FGU

      della provincia di BARI

       

       

      Oggetto: indizione congressi provinciali per elezione organi statutari.

      E' indetto il Congresso provinciale della UNAMS SCUOLA FGU per il giorno 10 MAGGIO 2016 in prima convocazione alle ore 16,00 ed in seconda convocazione alle ore 17,00 , presso la sala S. BENEDETTO (Saletta Museo Archeologico)  in CONVERSANO   al fine dell'elezione degli ORGANISMI STATUTARI in carica per il prossimo quadriennio, con annessa e preliminare elezione dei delegati di nucleo per  le scuole della provincia.

      Il presente è valido come avviso di convocazione a tutti gli effetti di legge.

      Si prega di non mancare

      Bari li, 26/04/2016

      , IL SEGRETARIO PROVINCIALE E REGIONALE

      UNAMS SCUOLA FGU

      prof. BARTOLO DANZI

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      Docente fuori ruolo utilizzata in biblioteca vince vertenza

      BARI 23 Aprile 2015

      Una docente di Bari collocata fuori ruolo ed utilizzata in biblioteca ha prodotto un tentativo di conciliazione presso la DTL di Bari al fine di porre fine alla sua illegittima utilizzazione alla stregua di personale ATA.

      La stessa evidenziava attraverso il prorpio sindacalista di fiducia prof. BARTOLO DANZI in apposito atto conciliativo depositato presso la stessa DTL, che :

      "L'istante è da 36 anni docente e dal 25/11/2013 collocata fuori ruolo ed utilizzata in compiti di bibliotecaria presso l'istituto convenuto.

      Tale utilizzazione però non avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente in quanto risulta molto approssimativa e più come personale ATA che nel rispetto della professionalità e della figura di docente dell'odierna istante.

      Difatti, alla stessa spesso e volentieri vengono richiesti compiti amministrativi in realtà rientranti nelle mansioni dell'assistente amministrativo ATA e che nulla ha a che vedere con la didattica e il ruolo di docente e tale professionalità, consone all'istante.

      Il fatto che in maniera illegittima l'istante sia utilizzata alla stregua di ATA è palesemente dimostrato dal fatto che inizialmente addirittura la stessa era costretta a firmare sul registro di tale personale e ad utilizzare il badge previsto per il solo personale ATA la cui attività è controllata dal DSGA, pur restando ad ogni effetto di legge, anche se collocata fuori ruolo, una docente. Tale erronea convinzione è a tutt’oggi rimasta tale in quanto l’istante risulta ancora inserita nel sito internet dell’Istituto fra il personale della segreteria. Solo a seguito dell'insistenza dell'istante la firma è ultimamente apposta sul registro docente ed eliminato l'utilizzo del badge.

      Da tutto ciò ne consegue che il rapporto di lavoro dell'odierna istante è funestato da continue prevaricazioni, talvolta perpetrate anche da qualche esponente dell' Ufficio di segreteria che pensa bene di dettare ordini di servizio (assolutamente privi di legittimazione giuridica e con eccesso di potere), verbali e per iscritto, e poter stabilire di volta in volta le mansioni (pur non avendone potere) che l'istante deve svolgere nel corso della giornata. (vedi allegati presenti nell’elenco).

      La documentazione allegata dimostra chiaramente che a seguito di presentazione di relazione di servizio (27/10/2014) da parte della docente, si è scatenato nei suoi confronti una escalation di ingiustificati e artificiosi provvedimenti, in gran parte illegittimi, fino ad arrivare all’atto formale di esilio (perché vi sono pochissimi libri) presso la biblioteca del plesso ................

      Per giustificare tale confinamento, l’argomento biblioteca Plesso ..........., è stato portato nel collegio docenti del 10/11/2014 senza che questo facesse parte dell’ordine del giorno e, principalmente, senza neanche avvisare l’istante docente bibliotecaria la quale avrebbe potuto esercitare il diritto di partecipazione al collegio. Non solo. Con la nota prot. 12149/A39 datata 17/11/2014, avente oggetto “Disposizioni per la riorganizzazione dei locali adibiti a Biblioteca. Plessi scuola ...................”, oltre ad affermare cose non vere, ovvero che anche la biblioteca del plesso ................ è definita “impropriamente” tale, che è di pertinenza del locale archivio (vedasi agibilità e planimetria allegata) e che la gestione organizzativa della biblioteca è di competenza del DSGA, viene disposto un vero e proprio smembramento (di fatto effettuato solo in minima parte) della biblioteca del plesso ..........., l’unica in tutto l’istituto comprensivo avente le caratteristiche prevista dall’offerta formativa, sia per giustificare la non necessità di una docente bibliotecaria e sia per poter utilizzare la biblioteca quale deposito di libri non facente parte della stessa. Giova precisare che, contrariamente a quanto affermato, il locale archivio e la biblioteca, non possiede i previsti requisiti di prevenzione incendi in quanto la sola presenza della porta REI tagliafuoco non corrisponde alle prescrizioni emanate per il settore.

      Tale situazione di estrema pressione esercitata nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro alla stregua del c.d. Mobbing ha causato notevole stato di disagio, ansia e stress post - traumatico nella lavoratrice al punto che la stessa è dovuta più volte ricorrere alle cure dei sanitari in quanto colta da gravi malori fisici. Neanche trascurabili sono gli effetti che tale pressione e prevaricazione ha avuto sulla considerazione e il buon nome in quanto è stata (e continua ad esserlo) sminuita la persona, la dignità e la professionalità della docente e dell’incarico ricevuto agli occhi di tutto il personale (docente e ATA) ma anche a quelli di tutta la collettività che racchiude il bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo.

      Inoltre, l’utilizzo copioso del protocollo riservato anche per mere comunicazioni e disposizioni di servizio, con notifica estemporanea da parte di vari incaricati del DS, venendo posto sotto gli occhi di tutti producendo lo stesso effetto di chi viene raggiunto da una “RISERVATA” lasciando intendere che il soggetto è fatto oggetto di chissà quale procedimento a suo carico, e la completa inibizione dell’uso dei videoterminali in orario di servizio in completo disaccordo con quanto previsto nel contratto individuale (è controindicata solo l’attività – sistematica, abituale e superiore alle 20 ore settimanali, e non l’uso normale dei videoterminali – D. Lgs. 81/08), completa in parte il quadro di pressione al quale la docente è stata sottoposta avendone di fatto inibito l’accesso anche all’area riservata del sito internet dell’istituto durante le ore di servizio. In pratica è stato inibita la presa visione di tutta la documentazione di servizio quali circolari, disposizioni, ecc. essendone stato da tempo eliminata la forma cartacea oltre che la possibilità di poter svolgere correttamente il compito assegnato con il contratto individuale di docente bibliotecaria, mansione alla quale la Commissione Medica di Verifica l’ha resa esplicitamente e pienamente idonea.

      Tale situazione non ha avuto risoluzione nonostante i vari tentativi e bonari colloqui richiesti ed effettuati dalla docente. Nessun effetto neanche dopo una proposta dell'istante di mettere in contatto la Dirigente dell' istituto con il proprio sindacalista di fiducia, ed anzi ciò è stato causa di un aumento degli attacchi e delle situazioni di disagio nella persistenza della illegittimità dei comportamenti surrichiamati.

      Il demansionamento patito dalla ricorrente risulta peraltro ancora più evidente a seguito della richiesta di giustifica ossia di copertura dei periodi di interruzione delle attività didattica (in cui i docenti solitamente stanno a casa senza giustificare alcunché) con richieste di ferie a carico dell'istante.

       

      DIRITTO

      L'utilizzazione del personale della scuola – ispettivo, direttivo, docente, educativo ed ATA in altri compiti, per inidoneità fisica all'espletamento delle funzioni istituzionali, è stata introdotta per la prima volta con i decreti delegati del 1974 e , precisamente, dal DPR 31.5.1974 n. 417 , con l'art.113.

      Tale materia è stata recepita ed integrata dal T.U. D.lgs 297/94.

      L'interessato è utilizzato, di norma 36 o 35 ore , non perché sia utilizzato come ATA.

      L'orario di servizio, infatti, concerne l'aspetto organizzativo del lavoro e non lo “status giuridico” che rimane quello di docente( Cons. Di Stato, sez. VI, decisione n.1090 del 15 dicembre 1992).

      Le modalità di utilizzazione, quindi, effettuate dal Dirigente scolastico si profilano completamente illegittime ed unilaterali.

      Difatti, risulta pacificamente violato l'iter dall'art. 6 comma 2 lettera h) CCNL 2006/09 comparto scuola che prescrive quale materia di contrattazione integrativa d'istituto “le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa.....sentito il personale medesimo”.

      Il Dirigente scolastico, difatti, non ha mai inteso rispettare tale norma nel caso dell'odierna istante , preferendo una gestione del tutto “libera” del rapporto lavorativo della ricorrente ritenendo , altresì, di poter richiedere alla stessa, qualunque cosa.

      Appare, dunque, assai evidente come la mancanza di criteri di utilizzazione della docente istante-peraltro - già impegnata in compiti (Servizio Biblioteca?) di bibliotecaria, rendano tale utilizzazione unilaterale ed illegittima.

      Tale scriteriata gestione del rapporto lavorativo ha inciso negativamente sullo stato di salute dell'odierna assistita con conseguente danno biologico ed esistenziale. Il diritto alla integrità fisica della persona nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato trova fondamento generale nell'art. 2087 c.c. che è norma generale, come già avuto modo di affermare la Corte di Cassazione precisando che “la responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell'art. 2087 del C.C. In base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”. La norma dell'art. 2087 c.c. Impone,quindi, all'imprenditore un obbligo generale di diligenza; e le norme legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.(Cass. 23.2.1995, GCM, 423).

      In tale caso risulta comprovato che al contrario non sia stato rispettato dal Dirigente scolastico l'obbligo di diligenza in quanto nonostante l'espresso invito a rivedere le modalità dio utilizzazione dell'odierna ricorrente lo stesso Dirigente scolastico abbia con tenacia inteso insistere sulle proprie posizioni a danno della ricorrente.

      Pertanto, risulta responsabile della lesione del diritto alla salute della ricorrente, ma anche per tutti gli ingiusti turbamenti dello stato d'animo ed in generale della sua integrità psico-fisica messa a serio rischio a causa della continua sminuizione della dignità personale e della professionalità della docente . A conferma dell’intenzione di non voler mettere fine alle prevaricazioni messe in atto anche dal personale ATA vi è la disposizione prot. nr. 11420/B3 datata 31/10/2014 con la quale il dirigente scolastico, a seguito dell’atto di rimostranza di cui all’art. 17 del DPR nr. 3/57 presentato in data 29/10/2014 (ordini di servizio illegittimi ed illegali emessi dal DSGA), rispondendo: “l’atto di rimostranza risulta irricevibile in quanto non diretto all’organo che ha emesso la disposizioni di servizio”, se ne lavato le mani anche sotto l’aspetto di comunicazione di atti illeciti, disciplinarmente perseguibili, commessi da un suo dipendente.

      Tale comportamento illecito obbliga il Dirigente scolastico al risarcimento del danno biologico ed esistenziale patito dalla odierna istante ai sensi dell'art. 20143 C.C. Che espressamente prevede “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

      Difatti l'istante gode del diritto soggettivo a vedersi utilizzata UTILMENTE nell'ambito della biblioteca scolastica e comunque in attività che non vadano oltre il proprio status di docente.

      Peraltro, l'odierna istante non partecipa ai progetti inseriti nell'ambito del POF, ancorché lo stesso esplicitamente prevede per gli utenti il servizio biblioteca, per cui avrebbe pure diritto ad essere individuata , risultando così discriminata , in palese violazione di quanto previsto dal CCNL 2006/09 applicabile indiscriminatamente a tutto il personale scolastico.

      Ciò comporta pure un danno da perdita di Chance favorevoli con conseguente obbligo da parte del Dirigente scolatcio di risarcimento .

      Tanto premesso l'istante chiede:

      l'utilizzazione in compiti di Responsabile del servizio di biblioteca dell’istituto comprensivo e per quanto espressamente attinente al proprio status di docente sia ricompreso esclusivamente nella didattica.;

      L'apposizione delle proprie firme di presenza sul registro del personale docente – non più necessario.

      Che venga eliminato il suo nome dal sito internet sezione segreteria e da qualsiasi altro strumento o sistema che riconduca la sua persona al personale ATA;

      Che sull’ordine di servizio come Responsabile del servizio Biblioteca venga apposta la corretta dicitura circa la controindicazione all’attività ai video terminali;

      Il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (biologico, esistenziale , morale) quantificato in ragione della reiterazione degli atti e del tempo trascorso in 50.000 €.

      In data 22.4.2015 Rep. 619/15 si è riunito negli Uffici della DTL di Bari la Commssione di conciliazione

      LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE vista l'istanza di tentativo di concliazione pervenuta in data 18.03.2105 avente ad oggetto quanto contenuto nella medesima in particolare il riconoscimento dello status giuridico di docente , sebbene dichiarata inidonea all'insegnamento e all'utiliazzione in compiti di responsabile dei servizi di biblioteca e comunque relativi alla didattica,; la apposizionedella presenza aul registro docenti , il risarcimento di tutti i danni (bilogico , esistenzaile e morale) in ragione della reiterazione degli atti e del tempo in 50.000 Euro, l'eliminazione del nominativo della ricorrente dal sito internet dell'istituto comprensivo in tutti i punti in cui si ricolleghi al personale ATA; l'inserimento nel servizio biblioteca nella sezione didattica del sito stesso;

      VISTA l'adesione dell'Ammnistrazione pubblica perveuta con nota datata 07.04.2015 prot. rise n. 300 e relativa memoria difensiva di cui viene data lettuira;

      Approfondita la questione in contraddittorio con le Parti, alla luce della normativa contrattuiale legislativa in materia tra cui il CCNI del 25.06.2008, integrativo sui criteri di utiliazzione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute , richiamato nello stesso contratto individuale di lavoro della docente .....del 2.1.2.2008;

      CONSIDERATO che alla luce dell'esame e della discussione le Parti raggiungono il seguente accordo tra loro, nel medesimo spirito conciliativo con l'intento di ristabilire un proficuo e sereno rapproto di lavoro: al fine di evitare la prosecuzione della lite nella sede giudiziaria con l'aggravio di spese nel bilancio pubblico la ...... nella sua qualitàsi impegna e si impegna l'istituto .....dalla stessa rappresentato, fermo restando lo status di docente fuori ruolo ai sensi dell'art.1 lettera A del contratto di lavoro del 25.11.2013, a riconoscere e garantire nei confronti di tutti le funzioni e i compiti attribuiti nel contratto di lavoro alla Docente .....afferenti le mansioni di bibliotecaria presso l'Istituto.....in particolare a titolo meramente esemplificativo, tenuta dei libri, dei sussidi didattici, delle supplettili, inventario catalogazione aggiornata del materiale librario; registrazione dei libri e dei sussidi prestati; collaborazione con i doenti al supporto didattiico ed educativo inerenti al servizio di bibliotecva , ricompresi nel POF(piano dell'offerta formativa) biblioteche scolastiche, comunicazioni , ratificate dalla D:S. inerenti l'uso della biblioteca senza assunzione di responsabilità; monitoraggio sul numero dei libri utilizzati suddivisi per tipologia, rapproti con enti e associazioni esterne(es. bilblioteche , presidio dei libri ecc.), con dovere da parte della docente di redigere a fine anno una relazione dettagliata sulle suddette attività. A tal fine la.....nella sua qualità si impegna a istituire in forza del presente accordo un apposito registro dei docenti fuori ruolo sul qualela docente dovrà apporre la prorpia firmna sia entrata che i  uscita. La Commssione da atto dell'esperimeto del tantativo di conciliazione con esito poitivo.

       

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      Tribunale di Trani . Vinte cause mesi estivi docenti ed ATA

      27/03/0215

      Altro successo giudiziario si registra in questi giorni a favore di una docente ed un ATA precari.

      Il Giudice presso il Tribunale di Trani sez lavoro ha riconosciuto ad una docente i mesi di Luglio ed Agosto con diritto al risarcimento economico pari a due mensilità + versamento contributivo e condanna dell'Ammnistrazione al pagamento delle spese di giudizio e legalipari ad euro 1500 + IVa e cap come per legge.

      Per la precaria ATA il Giudice ha concesso il riconoscimento del punteggio relativi ai mesi di luglio ed Agosto e il versamento contributivo, oltre la condanna al pagamento delle spese processuali pari a 1400 euro oltre iva e cap come per legge.

      La'ssistenza è stata effettuata dal Segretario provinciale e regionale Unams scuola FGU prof. Bartolo Danzi e dall'avvocato Antonella Civita del foro di Trani.

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      Da questa pagina puoi accedere al nostro Giornale Online e alle NEWS UPDATE

      GIUDICE STABILIZZA PRECARIO STORICO

      25/03/2015

      Il Giudice presso il Tribunale di Trani sez. Lavoro ha accolto il ricorso di un docente rivoltosi presso la nostra sede che ha prestato servizio presso un istituto di Barletta e veniva riconfermato annualemente dalle graduatorie ad esaurimento, senza mai vedersi riconoscere il tanto ambito ruolo.

      Il Giudice ha accolto il ricorso e ha stabilizzato il docente , riconoscendogli anche il risarcimento danni in ragione del notevole numero di anni di servizio svolti. Il docente precario è stato assistito dall' Avv. Roberto Gammarota e dal prof. Bartolo Danzi - Segretario Provinciale e Regionale della Unams scuola FGU.

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      Ricorsi per la ricostruzione di carriera

      18.02.2015

      Tutti coloro che sono entrati in ruolo (docenti ed ATA) negli ultimi dieci anni possono richiedere la ricostruzione di carriera per interao, l'attribuzione degli scatti di anzianità anche per i periodi pre-ruolo e l'adeguamento stipendiale con gli arretrati e interessi di rivalutazione nometaria e legali.

      Gli interessati a tale ricorso possono rivolgersi al prof. BARTOLO Danzi nelle sedi sindacli o per appuntamento al 3388838524.

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      RICORSI PER LA STABILIZZAZIONE PRECARI

      18.02.2015

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      Tutti i docenti ed ATA precari che abbiano lavorato per almeno trentasei mesi negli ultimi cinque anni , anche non consecutivamente , retribuiti dalla D.P.T. , possono richiedere al Giudice del Lavoro la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro. La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea  ha ormai messo un punto fermo: non è possibile la reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in maniera indeterminata.

      I nostri Uffci sono a disposizione per qualunque chiarimento e per l'adesione al ricorso per la stabilizzazione, contattando i seguenti numeri 0802141038 oppure il 3388838524.

       

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      Vittoria In Tribunale: docente dottorando di ricerca in Francia ottiene giustizia.

      18/02/2015

      E' accaduto stamattina presso il Tribunale di Bari sezione lavoro.

      Il malcapitato docente di un istituto di Conversano , ormai in aspettativa per dottorato di ricerca presso una università francese, si era visto , dopo ben sei anni di concessione della ridetta aspettativa, revocare il beneficio, con richiesta di remissione delle somme stipendiali per l'intera durata della frequenza svolta.

      Il tutto muoveva da una distorta e quanto mai erronea interpretazione normativa da parte dell' U.S.T. di Bari che rispondendo ad una richiesta di parere del Dirigente scolastico della sede di titolarità del prefato docente, aveva dichiarato che lo stesso era oltre(suo dire) la durata quadriennale e pertanto, non poteva proseguire.

      Il docente si rivolgeva al prof. BARTOLO DANZI che lo assisteva con l'ausilio dell' Avvocato Roberto Gammarota in una procedura ex art. 700 c.p.c

      Il Giudice del Lavoro dott. Pazienza da subito aveva percezione della fondatezza del ricorso presentato dal docente e al fine di evitare la soccombenza dell'amministrazione scolastica consigliava alla stessa di attuare una conciliazione giudiziale.

      Emergeva , peraltro, che la fondatezza delle doglianze del docente, per cui non v'è scritto da nessuna parte che la durata legale del dottorato di ricerca debba essere quadriennale, sottoponeva l'amministrazione al risarcimento degli ingenti danni causati al medesimo malcapitato docente.

      Formulata la proposta transattiva in data odierna compariva il Dirigente scolastico, su apposita delega dell'U.S.T. che in accoglimento della proposta rinunciava alla ripetizione della somme richieste al docente e al contempo disponeva l'aspettativa del dottoranod nostro assistito.

      Una importante vittoria che evidenzia la competenza che è di prassi nelle nostre sedi.

       

      Condannato istituto scolastico di Andria

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      15.11.2014

      Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Trani ha condannato un istituto scolastico di Andria a seguito di ricorso presentato da una docente di sostegno incaricata annuale la quale negli scorsi anni aveva avuto l'attribuzione di un contratto a tempo determinato dall' U.S.T. di Bari sino al 30 giugno, pur essendo il posto vacante.

      Il Giudice ha accertato la palese violazione della L.124/99 che prevede che, allorquando il posto sia vacante e disponibile entro il 31 Dicembre , la supplenza deve essere conferita sino al 31 agosto.

      Il Tribunale ha condannato la scuola al pagamento delle due mensilità stipendiale oltre accessori contributi previdenziali e spese legali liquidate in 1.500 Euro.

      La docente era stata assistita dal prof. BARTOLO DANZI.

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON RISPONDE ALLA RICHIESTA DEL DOCENTE. PER IL GIUDICE PENALE E' REATO.

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      Intervento del prof. BARTOLO DANZI (sindacalista).

      Non rispondere ad un docente che ne abbia fatta richiesta e ne abbia uno specifico interesse e non motivare il ritardo, costituisce reato di omissione d'atti d'ufficio (art. 328 comma 2).

      E' quanto è accaduto qualche giorno fa a Bari dove due dirigenti scolastici ,uno in carica e l'altro in pensione dopo la richiesta di rinvio a giudizio del sostituto procuratore della repubblica dott. BRETONE , all'udienza del 2 Giugno 2014 sono state rinviate a Giudizio dal GIP Dott. Marrone che ha ammesso la costituzione di parte civile della docente e ha concesso il richiesto giudizio con rito abbreviato.

      La insegnante di scuola primaria aveva formulato ben 35 richieste di accesso agli atti (in particolare ad atti inerenti ai verbali di alcuni collegi dei docenti ed attinenti al proprio rapporto lavorativo. La prima dirigente (poi andata in quiescenza), nonostante la successiva diffida ad adempiere, non le aveva neanche risposto, mentre l'altra , subentrata a quest'ultima, con una breve nota interlocutoria le aveva anch'essa dinegato l'accesso limitandosi a dichiarare improcedibile e in spregio della normativa vigente tutte le istanze della parte offesa.

      Il P.M. A ben vedere ha ritenuto tale comportamento reato e ha contestato l'art. 81 c.p. E il delitto di cui all'art. 328 comma 2 c.p.

      La pena è fino ad un anno per ogni singolo episodio e con accessoria  interdizione dai pubblici uffici oltre che risarciomento di ogni danno causato.

      Il processo è fissato per il 13 Novembre prossimo.


       

      SEDI UNAMS SCUOLA AUTORIZZATE

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      Bari 8/10/2014

       

      Si comunica che le nostre sedi sono aperte al pubblico in via Calefati 374 a Bari il Martedì e Giovedi dalle ore 16,30 alle 20,00, a Barletta in via Brescia n.1  il lunedì dalle 16,30 alle 19,00, il venerdì ad Andria in via C. Troya 8/A dalle ore 16- alle 20,00, il Mercoledì si riceve a Trani, Spinazzola e Minervino Murge su appuntamento nelle sedi indicate sul nostro sito web.

      Nelle nostre sedi troverai competenza , assitenza e consulenza sindacale su ogni problematica inerente al rapproto di lavoro dei dipendenti del comparto scuola.

      La Segreteria provinciale e regionale

      UNAMS SCUOLA PUGLIA

      Assemblee sindacali UNAMS SCUOLA FGU a Conversano e Acquaviva delle Fonti

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      Due assemblee sindacli sono previste per i giorni 7 e 8 Aprile 2014 presso la Carelli Forlani di Conversano e l'IISS Luxembuerg di Acquaviva delle Fonti.

      Relazioneranno il Segretario Provinciale e regionale Unams scuola FGU prof. Bartolo DANZI, dirigente provinciale e regionale FGU, il coordinatore nazionale SINATAS - dirigente nazionale FGU SILVIO MASTROLIA, il prof. Vitantonio Lobascio dirigente terriotoriale Unams scuola FGU per l'area di Trani e responsabile del centro antimobbing Unams scuola FGU.

      L'odg sarà il seguente

      Problematiche generali docenti ed ATA -proposte

      I e II posizione economica ATA

      Tutela sindacale nei casi di mobbing in ambiente scolastico-

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      Affollatissima assemblea sindacale presso il Colasanto di Andria

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      Il giorno 20 Marzo 2014 presso l'Istituto Colasanto di Andria si è tenuta l'assemblea sindacale della Unams scuola FGU: Sono interevnuti come relatori il Segretario Provinciale e Regionale - dirigente provinciale e regionale FGU prof. BARTOLO DANZI , il dirigente nazionale FGU SILVIO MASTROLIA ed il dirigente territoriale Unams scuola per l'aria di Trani prof. Vitantonio Lobascio(responsabile del centro antimobbing). Presenti il dirigente sindacale FGU prof. Francesco Delli Santi e l'avv. Roberto Gammarota del foro di Trani.

      Interessanti gli argomenti proposti: problematiche generali personale docente ed ATA(integrato rispetto all'odg iniziale), I e II posizione economica ATA, tutela sindacale nei casi di mobbing in ambiente scolastico.

      Per quanto attiene al personale docente il prof. Bartolo Danzi ha relazionato circa le implicazioni dell'uso del registro elettronico, nella sfera della funzione docente, evidenziando i limiti sostanziali imposti dal taglio dei fondi alle scuole , inappropriato per tale procedura incidente sui diritti dei lavoratori docenti,

      non di facile soluzione anche alla luce della esiguità delle risorse economiche e della riduzione del fondo d’istituto, destinato ad influire negativamente come ulteriore sovraccarico lavorativo sulla funzione docente.
      Il prof. V. Lobascio ha presentato con dovizia di argomentazioni , creando un rapporto comunicativo-empatico con il pubblico di lavoratori, il sentito problema del mobbing, come aggressione alla sfera psico-fisica del soggetto ad opera dei mobbers , in tutte le sfaccettature e dinamiche interpersonali che si creano: la frustrazione del mobizzatore alla base del problema e le modalità di difesa e di tutela da questo grave fenomeno.

      Infine con un articolato discorso preciso e sostanziale il dirigente nazionale Silvio Mastrolia dopo una sintetica spiegazione di come risulta struttura  la FGU, ha inteso informare i lavoratori degli ultimi lavori e trattative ministeriali a cui ha partecipato personalmente circa il recupero degli scatti di anzianità per il personale ATA e delle soluzioni normative e sindacali al problema del blocco degli stipendi e del rinnovo contrattuale. Delle problematiche connesse al congelamento delle posizioni economiche e del blocco dei recuperi avviati dal MEF.

      I relatori hanno poi ascoltato le problematiche dei lavoratori e hanno dato risposte circostanziate alle loro numerose domande.

      Il bilancio finale di questa assemblea ha visto una generale soddisfazione di chi ha avuto la volontà(per la verità la maggior parte dei lavoratori) di restare sino all'ultimo minuto.

      L'esperienza costruttiva verrà ripetura in altre località del sud barese.

      ASSEMBLEA SINDACALE FGU nella BAT

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      Il giorno 20 Marzo 2014 dalle ore 11 alle 13 presso IISS Colasanto di Andria  Via Paganini si terrà un'assemblea sindacale per il personale docente ed ATA. Interverranno il prof. Bartolo DANZI Segretario provinciale eregionale Unams scuola nonchè dirigente provinciale e regionale FGU ed il dirigente nazionale FGU SILVIO MASTROLIA. Le tematiche oggetto di discussione sono inerenti alle problematiche ATA , I e II posizione economica , problematiche relative al personale docente, ed infine sul fenomeno del mobbing in ambiente scolastico e relati mezzi di tutela sindacale.

      Consiglio di classe. Non è legittimo consentire ad un genitore rappresentante doglianze sul comportamento di un docente

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      5.03.2014 - Intervento del prof. Bartolo Danzi, Sindacalista - Gli organi collegiali possono discutere solo le materie per cui sono competenti e che siano iscritte all'O.D.G. La discussione è il momento più importante perchè in essa il collegio conosce sostanzialmente, attraverso il relatore, l'oggetto della deliberazione, e gli interessi da valutare

      Nell'ambito degli organi collegiali tutti i componenti si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e, pertanto, nella trattazione delle materie poste all'ordine del giorno, viene meno il potere gerarchico del dirigente scolastico, del provveditore agli studi, -quali membri di organi collegiali -sul personale scolastico componente il collegio medesimo.

      Possono in tali sedute essere discusse e deliberate solo le materie poste all'ordine del giorno: se si riconoscesse al presidente la facoltà di porre in discussione anche argomenti che non figurano in esso è evidente che di tale facoltà un presidente poco scrupoloso o il suo gruppo potrebbe avvalersene per sfruttare il momento che ritiene favorevole per ottenere l'approvazione o la bocciatura di determinate controverse materie.
      Fatta queste importanti premesse occorre ora vedere la legittimità di discussione (senza preventiva iscrizione all'ordine del giorno) di materie non rientranti nelle competenze dell'organo collegiale e afferenti al comportamento didattico ed extradidattico del docente componente l'organo medesimo.

      E' legittimo consentire ad un genitore rappresentante di classe rappresentare doglianze su un componente il consiglio di classe?

      Alla luce della normativa vigente (art. 5 comma 8 del T.U. D.lgs 297/94) il consiglio di classe ha il compito di “formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.”

      Pertanto non è un organo disciplinare del personale docente e dunque, all'ordine del giorno delle adunanze non possono essere iscritti argomenti attenenti al comportamento dei docenti, né tantomeno discusse e riportate doglianze afferenti alla persona di singoli componenti il collegio.

      Unico documento che fa fede dello svolgimento dell'adunanza e delle deliberazioni adottate dall'organo collegiale è il verbale della seduta.

      Esso è un atto indispensabile in mancanza del quale l'attività svolta dall'organo anche se nel pieno rispetto delle norme e delle procedure è nulla.

      Pertanto la verbalizzazione è richiesta “ad substantiam” e quindi, la sussistenza stessa delle operazioni e delle deliberazioni ivi adottate sono condizionate dalla relativa consacrazione nei verbali redatti dal segretario2.

      Orbene, il verbale non è dunque una riproduzione meccanica della discussione , ma è un documento giuridico; la sua confezione è regolata da usi di civiltà , per cui non si riportano espressioni di inurbanità, offese al decoro e alla professionalità altrui (in special modo ai componenti l'organo), manifestazioni di intemperanza, divagazioni. Il verbale deve riportare solo ciò che giuridicamente interessa ed attenga alle competenze dell'organo collegiale stesso3.

      Va da se che un verbale contenente divagazioni e riporti discussioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, nonchè offese al decoro e all'immagine professionale di uno dei suoi membri [ a mero titolo esemplificativo riporti lamentele di un genitore rappresentante di classe , su un presunto utilizzo da parte del docente del cellulare, fatto riferitogli dal figlio minore e peraltro, non riscontrato direttamente] oltre a rendere il verbale carente della forma ad substantiam e quindi nullo, poiché risulterebbero discusse materie non iscritte all'ordine del giorno e quindi non attienenti ai compiti dell'organo, risulterebbero dichiarazioni gravemente offensive e passibili di responsabilità sul piano penale tale da configurare il reato di diffamazione aggravata in atto pubblico (art. 595 c.p. ipotesi aggravata per la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto passivo che subisce la diffamazione e per l'utilizzo dell'atto pubblico.)

      Ove venisse dimostrato il dolo ossia la volontà di nuocere il soggetto passivo tale da arrecare un pubblico nocumento all'immagine del medesimo, violando leggi e regolamenti sul funzionamento degli organi collegiali, sulle loro attribuzioni e soprattutto con verbalizzioni di fatti da non discutere si determinerebbe l'ipotesi di abuso d'ufficio in danno finalizzato alla diffamazione ex art. 323 c.p.

       

      Progetti-truffa, 26 indagati al liceo scientifico “Tedone”

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      Da Redazione Ruvo Live 30 Gennaio 2014

      Nel registro degli indagati sono stati iscritti l'ex dirigente scolastico attualmente in quiescenza, docenti, personale "Ata" e collaboratori scolastici

      Sono 26 gli avvisi di garanzia notificati pochi giorni fa al liceo di Ruvo. Nel mirino della Procura di Trani sono finiti alcuni progetti scolastici realizzati tra il 2010 e il 2012.

      Sulla scorta delle indagini appena concluse dal Commissariato Polizia di Corato, il sostituto procuratore Antonio Savasta ha mosso - a vario titolo e a seconda delle presunte rispettive responsabilità - le accuse di concussione, peculato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, violenza privata, abuso d’ufficio, falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico.

      Nel mirino della Procura della Repubblica di Trani sono finiti alcuni progetti scolastici realizzati dall'istituto tra il 2010 e il 2012 finalizzati a contrastare la dispersione scolastica e l'emarginazioni sociale nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio.

      Secondo gli inquirenti, però, questi progetti - tutti finanziati con fondi statali - sono stati realizzati in un liceo dove non risulterebbero esistere questi fenomeni, in quanto l'istituto è frequentato prevalentemente da alunni benestanti o comunque senza grosse difficoltà economiche.

      Ad alcuni progetti, infatti, avrebbero partecipato alunni appartenenti ad una fascia sociale medio-alta, mentre in altri corsi la partecipazione sarebbe stata solo fittizia.

      Non a caso l'inchiesta sarebbe partita da un messaggio postato su Twitter da una studentessa del liceo, in cui quest'ultima avrebbe confidato ad un amico proprio di essere stata delegata da un docente a compilare i registri dei corsi con firme false proprio per attestare la presenza degli alunni.

      Tra le presunte condotte illecite emerse dalle indagini ci sarebbero la costrizione esercitata nei confronti di alcuni alunni per farli partecipare fittiziamente ad alcuni corsi con atti intimidatori o in cambio un falso riconoscimento di punti di credito, favoritismi tra docenti e la distribuzione discrezionale di incarichi a collaboratori scolastici e membri del personale Ata.

      L'indagine al liceo "Tedone" si è conclusa a distanza di un anno dall'inchiesta sull'assegnazione dei progetti "Pon" all'interno dello stesso istituto che sfociò in 19 avvisi di garanzia.

       

      Servizi offerti nelle nostre sedi

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      Gli iscritti alla nostra struttura(docenti ed ata) possono usufruire, presso le nostre sedi,  di consulenza legale gratuita, assistenza nelle procedure di mobilità e passaggi, assistenza nella compilazione delle domande di aggionamento nelle graduatorie ad esaurimento o provinciali di I fascia per il personale ATA, assistenza nelle procedure ed impugnazioni disciplinari, assistenza per gli infortuni sul lavoro , incidenti in itinere, ricostruzione della carriera, neoassunzioni in ruolo, pratiche di invalidità, inabilità, L.104/92 , riduzione dei carichi di lavoro (personale ATA), problematiche connesse agli organici e alla composizione della cattedra. Tutela ed assistenza  contro il bullismo ed il mobbing scolastico, progetti diritti a scuola, compilazione domande di terza fascia, tutela per assenza alla visita fiscale, impugnazione decreti di ricostrzione della carriera , assistenza patronato in genere(modulli ISE, Modello Unico, 730, CAF), assistenza per convocazioni e supplenze , riconoscimento servizio prestato all'estero, riconoscimento scatti e progressione di anzianità al personale precario.

      Da noi troverai tutta l'assistenza necessaria per risolvere le problematiche connesse al tuo stato giuridico, con competenza e professionalità

      Sentenze ricostruzione della carriera personale docente ed ATA

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      Il Giudice del lavoro del TRIBUNALE DI TRANI dott.ssa MARIA ANTONIETTA CHIRONE ha accolto la tesi dei nostri legali AVV.Ti ROBERTO GAMMAROTA e RUGGERO MARZOCCA , conformemente alla Giurisprudenza cmunitaria a favore di due precari (docente ed ATA) scolastici che hanno ottenuto la ricostruzione della loro carriera per intero con notevoli benefici di carattere economico e giuridico per il loro futuro sviluppo di carriera.

      Il sindacato Unams scuola Puglia in persona del suo segretario provinciale e regionale prof. BARTOLO DANZI esprime viva soddisfazione per l'accoglimento dei ricorsi in parola che avvalora la tesi di cui è stato antesignano ed artefice   sin da lontano 2000 in Puglia.

      L'Ammnistrazione scolastica, difesa e rappresentata unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, a fronte delle scarne argomentazioni addotte a difesa completamente disattese e rigettate dal Giudice ,  stante la grave discriminazione accertata e perpetrata  in danno dei ricorrenti quando erano precari, è stata condannata a ricostruire la carriera deimedesimi per intero e a pagamento di 1.980 euro per ricorrente oltre IVA , cap e spese come per legge.

       

      Riconosciuto punteggio Diritti a scuola

      Nel testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera sulla Legge di Stabilità 2013 viene stralciato l'emendamento che avrebbe prorogato il progetto Salvaprecari, resta la proposta dei Progetti regionali di 3 mesi, prorogabile a 8, con riconoscimento del relativo punteggio.

      La norma

      "Per l’a.s. 2012-13 il MIUR e le regioni possono attivare progetti di 3 mesi, prorogabili a otto, per attività straordinarie per docenti e ATA inclusi nelle graduatorie provinciali, sulla base di convenzioni, su finanziamenti regionali. Al personale coinvolto è riconosciuto il relativo punteggio per le graduatorie ad esaurimento dei docenti e nelle graduatorie permanenti degli ATA"

       

      La Battaglia intrapresa dal pesonale interessato attraverso il nostro sindacato è servita a dare un input affinchè fosse rivisto a livello normativo il riconoscimento del servizio reso per i progetti diritti a scuola. Bisognerà ora vedere se verrà riconosciuto solo ai ricorrenti o a tutti.Di regola il ricorso non ha valore erga omnes e pertanto, riteniamo che interessi solo i ricorrenti.

      Altro filone di vertenze si apre a questo punto per coloro che avevano rinunciato ai progetti perchè indotti dal mancato riconoscimento del ridetto punteggio e che sono rimasti inoccupati.

      Bari 22/11/2013

      Ricorso mesi estivi

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      B/ari 22/11/2013

      Tutti coloro che hanno, negli ultimi cinque anni avuto contratti sino al trenta Giugno su posti vacanti e disponibili entro il 31 Dicembre possono richiedere, attraverso un ricorso, l'attribuzione giuridica ed economica dei mesi di luglio ed Agosto. Difatti la L.124/99 e il D.M n.430/2000 dispongono inequivocabilmente che il posto vacante e disponibile entro ilo 31 Dicembre debba essere attribuito con supplenza annuale sino al 31 Agosto.Per ogni informazione sulle modalità di ricorso rivolgersi presso le nostre sedi o telefonando al 3388838524

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      ARCHIVIATO PROCEDIMENTO FINALIZZATO AL LICENZIAMENTO Di UN COLLABORATORE SCOLASTICO Di ANDRIA.

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      BARI Li, 28/09/2013

      L' USP di Bari con atto prot. 548 Ris. del 12 settembre 2013 ha nella persona del Provveditore agli studi di Bari Dott. Mario Trifiletti, disposto l'archiviazione di un procedimento disciplinare finalizzato alla risoluzione del rapporto di lavoro a carico di un dirigente scolastico di Andria.
      Lo stesso in data 21 giugno 2013 era stato notiziato di una contestazione disciplinare a suo carico elevata dallo stesso Provveditore agli studi di Bari con cui, a seguito della trasmissione degli atti  e notizie da parte del Dirigente scolastico , veniva accusato di aver colpito con il manico della scopa un alunno nei bagni maschili della scuola e di averlo graffiato intorno al collo.
      Tali fatti erano stati segnalati per iscritto al Dirigente scolastico da un collaboratore del Dirigente , perchè – suo dire – riferitegli dall'alunno, pur non essendo presente al momento della presenta aggressione.
      Sulla base di tale segnalazione ed invitati i genitori dell'alunno che dapprima confermavano al dirigente scolastico l'episodio con esposto, per come riferitogli dal proprio figlio e poi, dopo solo ventiquattro ore,  stranamente “ritiravano  l'esposto” chiedendo di “non procedere”, il D.S. Ciò nonostante inviava la segnalazione all' USP di Bari che apriva il procedimento de qua ed inoltre indirizzava anche denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Andria.
      Il collaboratore scolastico veniva assistito e difeso con articolata memoria difensiva dal noto sindacalista Prof. BARTOLO DANZI che deduceva la assoluta falsità ed infondatezza della notizia atteso che l'alunno aveva reagito nei confronti del collaboratore scolastico allorquando lo stesso lo aveva sorpreso a creare disordine e turbativa nel bagno e aveva preannunciato di denunciarlo al D.S. Da qui la reazione del ragazzo che aveva denunciato a sua volta il collaboratore scolastico raccontando di essere stato aggredito dallo stesso.
      La assoluta mancanza di referti medici a sostegno delle presunte lesioni riportate dall'alunno, la mancanza di testimonianze certe al momento dell'accadimento dei fatti: solo una dichiarazione, del tutto inconferente (de relata actoris) del collaboratore del DS, peraltro, non presente al momento dell'accadimento dei fatti.
      Di tanto il collaboratore scolastico accusato aveva già formalizzato sempre con l'assistenza del prof. DANZI, per le gratuite accuse subite, denuncia-querela al Commissariato di P.S. di Andria nei confronti dei due genitori dell'alunno, del Dirigente scolastico e del collaboratore del dirigente scolastico per i reati di calunnia e diffamazione.

      ===========================================

       

      ANNULLATA SANZIONE DISCIPLINARE AD UN DOCENTE. IL GIUDICE DEL LAVORO CONDANNA DIRIGENTE SCOLASTICO DI BARLETTA.

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      TRANI, 26/09/2013

      Un docente di matematica presso un istituto di Barletta , ha impugnato la sanzione disciplinare della multa per quattro ore di retribuzione, irrogatagli il giorno 7 Marzo 2012, perchè accusato di “un violento alterco con una collega, a cui aveva contestato una presunta violazione al seggio elettorale per le elezioni delle rsu , utilizzando un tono della voce alto così che gli improperi veementi, profferite dal docente, erano uditi per tutto il corridoio richiamando l'attenzione di studenti ed operatori della scuola.
      Il docente rivoltosi presso il sindacalista prof. BARTOLO DANZI, candidato nella lista rsu di cui lo stesso Danzi era presentatore (poi eletto a pieni voti), veniva dapprima assistito in sede di audizione a difesa dal noto sindacalista e poi con ricorso presso il competente Magistrato del Lavoro di Trani, con l'assistenza degli Avvocati Roberto Gammarota e Ruggiero Marzocca del foro di Trani.
      Deduceva la totale infondatezza della contestazione nonché la sua tardività, concludendo per l'annullamento della sanzione e chiedendo la condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, vinte le spese di giudizio con distrazione.
      Si costituiva l'istituto scolastico, covenuto, resistendo alla domanda.
      Il Giudice del lavoro di Trani Dott.ssa Chirone con una sentenza esemplare ha accolto tutte le argomentazioni degli avvocati Marzocca e Gammarota.
      Infatti, ha puntualizzato che “Va preliminarmente puntualizzato che l'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di una'applicazione estensiva dell'art. 5 L. n.604/66(arg. , ex plurimis , da Cass., sez lav.17.8.2002 n.11153).
      Ciò posto, il supporto probatorio apportato da parte resistente si limita alla prova testimoniale di due persone, quali le professoresse......, che risultano essere in parte a loro volta coinvolte nella vicenda, avendo mancato anche loro per alcni aspetti che di seguito si preciseranno, di adottare i comportamenti idonei che il caso richiedeva, circostanza che fa quindi ritenere che le testimoni, sono a loro volta portatrici di un interesse a che la vicenda sia accertata in maniera tale che tutta la colpa dell'alterco ricada sul docente che ha proposto ricorso.
      In particolare il teste......, presente al momento dei fatti per cui è causa, ha precisato che il ricorrente rapèresentò le proprie osservazioni alla commissione elettorale con toni garbati e senza offesa per nessuno , mentre fu la commissione , in person a dei suoi componenti, ad aggredirlo, la teste P. , comunque non è stat in grado di inicare alcun nome delle persone , tra studenti e docenti che, sarebbero accorsi sul luogo, attirati verosimilmente dalle urla, interrompendo in tal modo le lezioni in corso.Anzi tale ultima circostanza è addirittura sconfessata dalla seconda teste indicata dall'istituto scolastico resistente e , a sua volta componente del seggio elettorale, atteso che, la sig.ra L., ha detto che, solo un docente di ed. fisica, tale prof. V., era nelle loro vicinanze in quanto stava provvedendo a far rientrare in classe i propri alunni che ritornavano dalla palestra , egli avvicinò a loro, nell'immediatezza del fatto.
      Dunque non vi è alcuna certezza che i fatti si siano svolti proprio nel semso riferito dalle due docenti componenti il seggio elettorale salvo a ricorrere a mere presunzioni …......................non gravi né precise e concordanti e che, quindi, non possono essere poste alla base della costruzione accusatoria.
      A ciò si aggiunga che , lo stesso Presiente del seggio elettorale, avrebbe docuto, di sua iniziativa , riportare a verbale, da far sottoscrivere dalle parti conivolte, l'intera vicenda e, non farsi trasportare sull'alterco di tipo verbaleche si stava instaurando nel contraddittorio della ricorrente.
      Avrebbe dovuto altresì informare prontamente di questo il capo d'istituto inviandogli copia del verbale e, avrebb  dovuto riportare le proprie osservazioni, circa la contestazione comunque importante che gli veniva fatta in quel momento da un elettore ciraca la possibilità di manomissione dell'urna elettorale stranamente chiusa solo da un semplice spago privo di tutte quelle precauzioni, quale la sigla apposta sullo stesso dai componenti del seggio, che garantiscono l'impossibilità di apertura dell'urna se non al momento del crollo delle schede elettorali.
      Siamo in presenza, quindi, in questa sede, di dichiarazioni non univoche che riguardano la gran parte dei fatti contestati che portano a ritenere insussistenti i fatti posti a base dell'impugnata sanzione, in un quadro processuale che è bene rimarcarlo , onere della prova è della parte datoriale.
      Peraltro, la sanzione comminata dall'istituto resistente difetta del requisito della tipicità attesa la mancata previsione della stessa nelle norem che regolano la procedura del personale docente all'interno dell'ammnistrazione scolastica, in palese violazione dell'art. 7 L.300/70. Infatti, una cosa è la sanzione della sospensione dall'insegnamento e dal trattamento retributivo, altra cosa del tutto differente è invece la sanzione della multa, comminata al ricorrente pur non essendo ricompresa nell'ambito delle sanzioni da irrogare.(1)
      Per quanto procede il Giudice del Tribunale di Trani in accoglimento del ricorso ha annullato la sanzione comminata al ricorrente con conseguente diritto di quest'ultimo di recuperare l'importo retributivo per quattro ore, sotrattogli in esecuzione della sanzione illegittimamente irrogatagli, con gli accessori di legge;
      - condanna la soccombenza al pagamento delle spese di lite  che si liquidano in complessivi euro 1500,00, oltre Iva e cap come per legge , da distrarsi i favore dei procuratori antistatari.

       

      Note:

      (1) Rt. 55 D.lgs165/01 - art. 91 CCNL 2006/09 comparto scuola , art. 492 T.U. n.297/94, art. 7 L.300/70, errata applicazione dell'art.92 CCNL 2006/09 ATA.

      Decreto ATA OF 2013

      11 Agosto 2013

      Ministero dell’Istruzione ,dell’Università e della Ricerca
      Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
      Direzione Generale
      Ufficio  IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola


      Prot.   6430                                              Bari, 10 settembre 2013

      IL DIRETTORE GENERALE

      VISTO la c.m. n. 5607 del 5.6.2013 con cui è stato trasmesso lo schema di D.I. concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2013-2014;
      VISTA la c.m. n. 18 del 4.7.2013, recante istruzioni per l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2013-14;
      VISTA la propria nota n. 5303 del 26.7.2013, con la quale si demanda agli Uffici territoriali l’esame delle richieste dei dirigenti scolastici di incremento dei posti di personale ATA, con particolare riguardo al profilo di collaboratore scolastico, prevedendo l’accoglimento di dette richieste, dopo aver effettuato ogni possibile compensazione, solamente in presenza di situazioni nelle quali le risorse assegnate non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici ovvero in presenza di situazioni derivanti dalla concentrazione di personale dichiarato inidoneo per motivi di salute ai compiti d’istituto e rientrato in servizio si sensi dell’art. 35 della legge 289/2002;
      ACCERTATO che l’organico di diritto del personale in argomento della Regione Puglia, per i vari profili professionali, è pari non a n. 15.452 posti, come riportato nel citato schema di D.I., bensì pari a n. 15.444 unità, con una riduzione pari a 18 posti rispetto all’a.s. 2012-13, a seguito dell’accertamento di 29 anziché 21 scuole sottodimensionate ai sensi dell’art. 4, comma 70 della legge 12.11.2011, n. 183;
      TENUTO CONTO della corrispondenza intercorsa con i dirigenti degli Uffici territoriali, delle operazioni di compensazione proposte ed effettuate e della indispensabilità di assicurare il funzionamento minimo dei servizi scolastici, soprattutto nelle scuole frequentate da disabili ed articolate su più plessi, con funzionamento anche pomeridiano e serale;
      CONSIDERATO, altresì, che per effetto della prescrizione di cui all’art. 3 del citato D.I. sono stati resi indisponibili per le operazioni relative all’organico di diritto ben 1646 posti di collaboratori scolastici;
      VISTE le  proposte dei dirigenti degli Uffici territoriali di Bari, Brindisi,Foggia, Lecce e Taranto, e ritenute corrette in quanto indispensabili per il funzionamento delle istituzioni scolastiche interessate;

      decreta

      Per quanto rappresentato in premessa, si istituiscono in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche, per l’a.s. 2013/14
      n. 246 posti di collaboratore scolastico e n. 4 posti di assistente amministrativo nelle scuole elencate nell’allegato prospetto, che è parte integrante del presente atto.
      Per l’effetto, gli organici del personale ATA, per l’a.s. 2013-14, sono adattati alle esigenze delle situazioni di fatto come specificato di seguito, con l’incremento complessivo di  250    posti a compensazioni effettuate così distribuiti:

      RICORSI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA.ANCORA VITTORIE

      BARI, 7/8/2013

      IL GIUDICE del lavoro del l Tribunale di Trani ha accolto altri 7 ricorsi di ricostruzione della carriera. Il gravame nasce sul principio sancito dalla Corte di Giustizia Europea secondo cui anche il periodo di servizio prestato da precario da diritto al riconoscimento della progressione di carriera(anzianità di servizio) con conseguenti scatti biennali, e che la ricostruzione dovrà essere operata per intero secondo  quanto previsto dalla legge italiana(per intero i primi 4 anni e 2/3 successivamente).

      Il Giudice ha ordinato la ricostruzione per intero  e l'adeguamento dello stipendio con la liquidazione di tutti gli arretrati e condanna dell' Ammnistrazione scolastica alle spesoe processuali e legali per il giudizio.

      Il prof. BARTOLO DANZI esprime grande soddisfazione per questa ulteriore successo a favore dei suoi iscritti.

      ATTIVAZIONE RICORSI PER RECUPERO PUNTEGGIO DIRITTI A SCUOLA E SALVAPRECARI DOCENTI ED ATA

      Wednesday, April 10th 2013
      5:31 AM
      ATTIVAZIONE RICORSI PER RECUPERO PUNTEGGIO DIRITTI A SCUOLA E SALVAPRECARI DOCENTI ED ATA
      Unams scuola Bari - Bat Ricorsi per recupero punteggio diritti a scuola e salvaprecari


      La UNAMS SCUOLA PUGLIA sta attivando ricorsi al fine della tutela dei diritti lesi dei precari che non si sono visti riconoscere il servizio su progetto Diritti a scuola o dal SALVAPRECARI.
      Tale modifica del trattamento riservato a tale categoria di personale rispetto a quanto avveniva in precedenza risulta illegittimo e discriminatorio ed oltremodo gravemente dannoso per il loro futuro sviluppo di carriera, atteso , peraltro il ritardo nelle attivazioni dei contratti a termine annuali e il conferimento di contratti sino all'avente titolo.
      Per attivare il ricorso i docenti ed ATA interessati possono rivolgersi presso le nostre sedi UNAMS SCUOLA  nelle giornate e negli orarii previsti.
      Consulta la sede più vicina

       

      Nuova conciliazione positiva a Foggia per il personale ATA

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      Friday, June 14th 2013
      6:13 AM
      Nuova conciliazione positiva a Foggia per il personale ATA
      Unams scuola Foggia Assistente tecnico di Foggia vince vertenza


      Presso la DPL di Foggia in data 29 maggio 2013 si è tenuta la conciliazione promossa dalla Unams scuola a favore di un suo iscritto assistente tecnico.Il lavoratore è stato assistito dal Segretario provinciale e regionale Unams scuola Puglia prof. Bartolo DANZI. lo lavoratore  stesso per effetto dei contratti stipulati sino all'avente diritto non aveva potuto avere l'incarico annuale nonostante la sua collocazione ottimale in graduatoria provinciale.Con detta conciliazione gli è stato riconosciuto ai soli fini giuridici il servizio dall'1.9.2012 al 31.8.2013 per un totale di punti 6.
      L'UNAMS scuola esprime viva soddisfazione. Resta comunque ora che il MIUR chiarisca ulteriormente con urgenza che la spendibilità, per chi ha inserito la dicitura di contenzioso in corso nella domanda di aggiornamento debba essere già nella pubblicanda graduatoria.Il sindacato si è già attivato a tal fine.

      Richista di rinvio a giudizio per ex Provveditore Giovanni Lacoppola, Dirigente scolastico, D.S.G.A e 15 docenti del Tedone di Ruvo di Puglia


      Thursday, June 6th 2013
      2:02 AM
      Richiesta di rinvio a giudizio per ex Provveditore Giovanni Lacoppola, Dirigente scolastico, D.S.G.A e 15 docenti del Tedone di Ruvo di Puglia

       

       

       

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      TRANI – La procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio di 18 persone – l'ex provveditore agli studi della Puglia, il dirigente scolastico, il vice presidente, 13 docenti, un docente-tutor e il dirigente amministrativo del liceo scientifico 'Orazio Tedone' di Ruvo di Puglia (Bari) – al termine dell’indagine sul presunte irregolarità nella selezione dei docenti a cui affidare le lezioni previste dai Pon. I reati contestati a vario titolo sono di abuso d’ufficio, falsità ideologica e materiale, peculato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e si riferiscono al periodo compreso tra il 2004 e il 2009.

      Le indagini sono state avviate dopo la denuncia-querela presentata da un docente, Domenico Guastamacchia, che si ritiene vittima di atti ritorsivi subiti dopo aver fatto osservazioni sulla legittimità delle procedure di gestione dei Pon relative alla selezione dei docenti. L’udienza preliminare si svolgerà il 16 ottobre 2013 dinanzi al gup del tribunale di Trani. All’ex provveditore agli Studi Giovanni Lacoppola il pm Antonio Savasta contesta i reati di abuso d’ufficio ed omissione di atti d’ufficio “quale concorrente extraneus agevolante e favorente” il reato di abuso d’ufficio contestato al dirigente del liceo, Biagio Pellegrini.

      Lacoppola – secondo il pm – ha ottenuto emolumenti da Pellegrini quale “esperto esterno” di un progetto ministeriale organizzato dal liceo, ponendosi così in condizione di incompatibilità nella veste di controllore del provveditorato sulla corretta gestione amministrativa del progetto. Avrebbe inoltre favorito l’intento persecutorio e criminoso del preside Pellegrino di allontanare “illecitamente” il docente Guastamacchia dalla scuola irrogandogli la sanzione del trasferimento per incompatibilità ambientale “senza contraddittorio”.
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      Il prof. Guastamacchia aveva subito anche la sanzione della censura dal Provveditore Lacoppola senza contestazione disciplinare , cosa che il docente con l'assistenza del sindacalista prof. Bartolo Danzi aveva impugnato con ricorso gerarchico al MIUR. Il Ministro Gelmini aveva decretato l'annullamento della sanzione disciplinare dichiarandola illegittima.
      Le notizie sono tratte dalla Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, fatta eccezione per l'ultimo periodo che si segnala per conoscenza diretta dei fatti.


       

      Thursday, May 30th 2013
      3:17 PM
      Vibo Valentia, arrestata maestra d'asilo. Schiaffi ai bambini ripresi dalle telecamere
      • Unams scuola Bari - Bat Assurdità della scuola

      Due giorni dopo il caso di Barletta, un'altra istitutrice, Ines Romano, finisce ai domiciliari dopo essere stata ripresa dalle telecamere installate dai carabinieri in una materna di San Costantino Calabro. In una sequenza, la donna tratta i bambini a suon di ceffoni, calci e strattoni. Denunciata anche un'altra insegnante
       

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      Testo VIBO VALENTIA - Schiaffi, calci, spinte ai bimbi dell'asilo: è l'accusa che ha portato all'arresto di Ines Romano, 62 anni, insegnante di una scuola dell'infanzia di San Costantino Calabro, nel vibonese, ora ai domiciliari. I maltrattamenti sono stati ripresi dalle videocamere fatte installare nella scuola dalla Procura di Vibo che ha coordinato le indagini. Alla donna viene contestato il reato di maltrattamento di minori ma, secondo quanto si è appreso, anche una seconda insegnante è stata denunciata dai carabinieri di Vibo Valentia.

      La notizia giunge appena due giorni dopo quella di Barletta, dove un'altra maestra è finita in manette. Anche in quel caso, sono state le immagini a inchiodare la donna, 44 anni, alle sue responsabilità, mostrandola mentre infieriva su bambini di 3 e 4 anni con schiaffi sul viso e sulle mani, lanciando contro di loro oggetti, facendoli cadere per terra sfilando loro la sedia.

      A San Costantino Calabro, l'inchiesta è partita tre mesi fa dalla denuncia di un genitore. Circa tre mesi fa, aveva notato alcune escoriazioni sul corpo del figlio e che il bambino non era più sereno. Il bambino si è aperto e ha riferito, come può farlo un minore di quell'età, dei maltrattamenti subiti in classe. L'uomo non ha perso tempo ed è andato immediatamente dai carabinieri di Pizzo a presentare, facendo scattare l'indagine.

      D'intesa con la Procura della Repubblica, i carabinieri di Pizzo e della Compagnia di Vibo Valentia hanno installato nella scuola alcune microcamere. Grazie alle riprese, gli investigatori hanno avuto conferma delle violenze che la maestra riservava ai bambini dell'asilo. In una sequenza, secondo quanto si è appreso, la si vede dare ai piccoli schiaffi, calci, spinte e strattoni. Ricevuto il rapporto dei carabinieri, il sostituto procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Gabriella Di Lauro, ha chiesto e ottenuto dal gip l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Ines Romano.

      Non è la prima volta che un caso simile si verifica nel vibonese. Nel luglio del 2011 sempre i carabinieri della Compagnia di Vibo arrestarono quattro insegnanti dell'asilo di Mileto con l'accusa di maltrattamenti aggravati ai danni di un bambino disabile che all'epoca aveva cinque anni. Anche in quel caso furono utilizzate le videocamere per avere conferma dei comportamenti illeciti.

      "L'operazione di oggi testimonia l'impegno della Procura della Repubblica di Vibo Valentia nella tutela dei soggetti più deboli", ha dichiarato il procuratore di Vibo, Mario Spagnuolo -. Sappiamo che ci sono soggetti che hanno più bisogno di tutela e il nostro impegno è quello di garantirgliela".

      (30 maggio 2013) © Riproduzione riservata

      Fonte: Repubblica

      L'Ufficio Scolastico territoriale di Foggia riconosce punteggio ad assistente tecnico

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      Thursday, May 30th 2013
      2:55 PM
      L'Ufficio Scolastico territoriale di Foggia riconosce punteggio ad assistente tecnico

          Unams scuola Foggia Assistente tecnico di Foggia vince vertenza

      Presso la DPL di Foggia in data 29 maggio 2013 si è tenuta la conciliazione promossa dalla Unams scuola a favore di un suo iscritto assistente tecnico.Il lavoratore è stato assistito dal Segretario provinciale e regionale Unams scuola Puglia prof. Bartolo DANZI. lo lavoratore  stesso per effetto dei contratti stipulati sino all'avente diritto non aveva potuto avere l'incarico annuale nonostante la sua collocazione ottimale in graduatoria provinciale.Con detta conciliazione gli è stato riconosciuto ai soli fini giuridici il servizio dall'1.9.2012 al 31.8.2013 per un totale di punti 6.
      L'UNAMS scuola esprime viva soddisfazione. Resta comunque ora che il MIUR chiarisca ulteriormente con urgenza che la spendibilità, per chi ha inserito la dicitura di contenzioso in corso nella domanda di aggiornamento debba essere già nella pubblicanda graduatoria.Il sindacato si è già attivato a tal fine.

      Insegnante della primaria ottiene archiviazione del procedimento disciplinare a suo carico.

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      Friday, May 24th 2013
      4:08 AM
      Insegnante della primaria ottiene archiviazione del procedimento disciplinare a suo carico.

          Unams scuola Bari - Bat Assistita vittoriosamente in sede disciplinare.

      Una insegnante della primaria di un istituto scolastico di Bari aveva ricevuto una contestazione di addebiti dal suo dirigente scolastico in quanto era risultata assente alla visita fiscale.
      Convocata per il contraddittorio a difesa ed assistita dal sindacalista prof. BARTOLO DANZI la stessa eccepiva in diritto:

      1) violazione del diritto di difesa e contradditorio poichè non le ear stata fornita copia della segnalazione inviata dal medico fiscale;

      2) tardività della contestazione in netta violazione dei termini previsti dall'art. 69 comma 2 del D.lgs 150/2009.
      In sede di audizione il prof. Bartolo Danzi faceva presente alla Dirigente che al fine di evitare la verbalizzazione delle suddette carenze del procedimento, avrebbe potuto revocare la contestazione in sede di autotutela, contestando altresì la dichiarata assenza da casa dalla docente che non si era mai mossa dal proprio domicilio.
      In effetti la Dirigente dopo essersi riservata di decidere ha fatto pervenire alla nostra assistita il provvedimento di archiviazione del suddetto procedimento disciplinare accogliendo le argomentazioni del sindacalista.

      Chi incomincia la lite con il collega è responsabile disciplinarmente.


      Wednesday, April 24th 2013
      3:29 AM
      Chi incomincia la lite con il collega è responsabile disciplinarmente.

          Unams scuola Bari - Bat Archiviato procedimento disciplinare docente
       

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      Si era vista riservare un trattamento scorretto da parte della sua collega di lavoro. Una insegnante della scuola materna nella BAT aveva subito l'affronto durante il servizio. La cosa andava avanti già da svariato tempo tanto che la stessa era dovuta ricorrere in più occasioni alle cure dei sanitari, a causa del clima ostile e poco sereno a cui la collega la aveva sottoposta.
      La insegnante nostra assistita si era vista recapitare una contestazione disciplinare con cui era accusata unitamente alla collega di aver litigato innanzi ai bambini con la sua collega di modulo.
      Il giorno dell'audizione la docente veniva assitita dal sindacalista prof. BARTOLO DANZI che ne deduceva la non punibilità disciplinare a causa della evidente scriminante : "la provocazione con conseguente lite  era stata iniziata dalla collega di lavoro."
      Il Sindacalusta Danzi facendo riferimento a

           mancanza di ascrivibilità di una specifica responsabilità disciplinare per presenza discriminante: risulta provato che l'altra docente  abbia incominciato la provocazione accendendo una animata lite nei confronti della nostra assistita.

          al comportamento tenuto dalla stessa collega   non  confrome ai principi di correttezza dei rapporti deontologici e professionali ed oltremodo risultano lesivi dell'immagine della P.A.

          La causa di non punibilità della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è contemplata e disciplinata dall'art. 4 del D.Lgt. n. 288 del 4 settembre 1944 che prevede la non punibilità di chi che abbia commesso uno dei delitti di cui agli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

          La reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, già prevista dal codice Zanardelli, era stata espunta dal codice Rocco in omaggio alla matrice autoritaria del regime. Si discute in dottrina se la reazione legittima agli atti arbitrari configuri una vera e propria causa di giustificazione o elida il coefficiente psicologica della colpevolezza in capo all'autore del fatto.

          L'orientamento favorevole alla sua riconduzione nel novero delle cause di giustificazioni, ne sottolinea l'affinità con la scriminante della legittima difesa.

          

          In tale prospettiva, si soggiunge che, ancorchè si tratti di requisito non direttamente imposto dalla norma, è pur sempre necessario che sussista un rapporto di proporzionalità tra l'atto arbitrario del pubblico ufficiale e la reazione legittima.

          

          Sotto il profilo delle caratteristiche della condotta del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio, o dell'esercente un servizio di pubblica necessità), si è rilevato come, ai fini dell'operatività della causa di nopn punibilità in esame, non rilevi la natura colposa o dolosa della condotta medesimo essendo sufficiente la sua connotazione in termini di arbitrarietà.

          

          La giurisprudenza ha, peraltro, avuto modo sovente di soffermarsi sulla nozione di arbitrarietà della condotta del pubblico ufficiale legittimante la reazione legittima sottolineando come le particolari modalità della condotta possano integrare la causa di non punibilità della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale anche laddove sia ravvisabile una legittimità sostanziale della medesima; dovrà, in ogni caso, essere vinta la presunzione della legittimità dell'azione del pubblico ufficiale in considerazione del rischio di compromissione del principio pubblicistico dell'esecutorietà degli atti amministrativi.

          

          Con riferimento alla nozione di arbitrarietà della condotta, si fronteggia una prima impostazione che dà, di tale nozione, un'interpretazione in chiave soggettiva richiedeno il dolo in capo al pubblico ufficiale ed una seconda impostazione che, invece, considera l'arbitrarietà come un requisito obiettivo della sua condotta.

          Siamo in presenza, quindi, di una vera e propria causa di giustificazione, la quale, per la sua struttura, deve essere ricompresa nel novero della cause di non punibilità e, per tale ragione, va assimilata alla scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p., pur dovendosi riconoscere che essa afferisce ad una limitata, quanto specifica serie di reati, che il legislatore circoscrive ed individua in modo preciso.
          Sulla base di tali principi il Dirigente scolastico ha dovuto procedere all'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti della nostra assistita

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      Sentenza favorevole sulla ricostruzione della carriera


      Friday, April 12th 2013
      8:06 AM
      Sentenza favorevole sulla ricostruzione della carriera

          Unams scuola Bari - Bat Vittoria ATA UNAMS SCUOLA

      Il G.L di Trani dott.ssa Chirone , con sentenza n.600/13 emessa il 18.02.2013, in pari data depositata, ha accolto la domanda giudiziale proposta da una lavoratrice nostra assistita nei confronti della Presidenza Consiglio Ministri, condannando quest'ultimo a “ricostruire la carriera alla lavoratrice ricorrente considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti periodi di servizio svolti in costanza di rapproto di lavoro a tempo dterminato” nonché a corrispondere “le differenze retributive maturat e per effetto del differente nuovo legittimo inquadramento oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”.

      L'Amministrazione scolastica è stata condannata anche a pagare le spese legali
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      Friday, April 12th 2013
      8:06 AM
      Sentenza favorevole sulla ricostruzione della carriera

          Unams scuola Bari - Bat Vittoria ATA UNAMS SCUOLA

      Il G.L di Trani dott.ssa Chirone , con sentenza n.600/13 emessa il 18.02.2013, in pari data depositata, ha accolto la domanda giudiziale proposta da una lavoratrice nostra assistita nei confronti della Presidenza Consiglio Ministri, condannando quest'ultimo a “ricostruire la carriera alla lavoratrice ricorrente considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti periodi di servizio svolti in costanza di rapproto di lavoro a tempo dterminato” nonché a corrispondere “le differenze retributive maturat e per effetto del differente nuovo legittimo inquadramento oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”.

      L'Amministrazione scolastica è stata condannata anche a pagare le spese legali

      ATTIVAZIONE RICORSI PER RECUPERO PUNTEGGIO DIRITTI A SCUOLA E SALVAPRECARI DOCENTI ED ATA


      Wednesday, April 10th 2013
      5:31 AM
      ATTIVAZIONE RICORSI PER RECUPERO PUNTEGGIO DIRITTI A SCUOLA E SALVAPRECARI DOCENTI ED ATA

          Unams scuola Bari - Bat Ricorsi per recupero punteggio diritti a scuola e salvaprecari

      La UNAMS SCUOLA PUGLIA sta attivando ricorsi al fine della tutela dei diritti lesi dei precari che non si sono visti riconoscere il servizio su progetto Diritti a scuola o dal SALVAPRECARI.
      Tale modifica del trattamento riservato a tale categoria di personale rispetto a quanto avveniva in precedenza risulta illegittimo e discriminatorio ed oltremodo gravemente dannoso per il loro futuro sviluppo di carriera, atteso , peraltro il ritardo nelle attivazioni dei contratti a termine annuali e il conferimento di contratti sino all'avente titolo.
      Per attivare il ricorso i docenti ed ATA interessati possono rivolgersi presso le nostre sedi UNAMS SCUOLA  nelle giornate e negli orarii previsti.
      Consulta la sede più vicina

      Due ATA di Canosa di Puglia ottengono la decadenza dal procedimento disciplinare.


      Wednesday, April 10th 2013
      4:45 AM
      Due ATA di Canosa di Puglia ottengono la decadenza dal procedimento disciplinare.

          Unams scuola Bari - Bat Successo ATA in procedimento disciplinare

      Due ATA di CANOSA DI PUGLIA erano stati incolpati previa contestazione disciplinare dal Dirigente scolastico dell'istituto di servizio di "abbandono del posto di lavoro e di falsificazione dell'attestazione del servizio rilevamento presenze in modalità fraudolenta."
      Pertanto nel Dicembre 2012 giungeva loro una contestazione discipliniare con fornale apertura del procedimento.
      Fissata l'udienza di audizione i due ATA si facevano assistere dal Prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale UNAMS SCUOLA a cui conferivano apposito mandato per il caso.
      In tale sede il Dirigente scolastico, vista la presenza del sindacalista, riteneva di poter rinviare la seduta di audizione adducendo a pretesto la presenza dei revisori dei conti.
      Il rappresentante sindacale faceva rilevare che l'assenza del DS dall'audizione per impegni con i revisori dei conti , risultava illegittima sia perchè tale visita era conosciuta per tempo , sia perchè non aveva provveduto a spostare la data di audizione medesima.
      Ragion per cui la irripetibilità sia della contestazione sia dei termini perentori imposti dall'art. 92 del contratto non consentiva di poter differire la data di audizione.
      Per tale motivo il sindacalista richiedeva l'archiviazione del procedimento in parola a carico dei due ATA.

      Peraltro, le norme disciplinari non impongono la tassativa presenza del dirigente scolastico, ragion per cui la audizione può avvenire pure alla presenza di un delegato dello stesso, proprio per garantire il rispetto dei termini contrattualmente previsti.
      Ciò nonostante il DS riteneva di spostare ad altra data l'audizione.
      A tali argomentazioni oggi possiamo registrare la decadenza del potere disciplinare del Dirigente scolastico che non ha inteso irrogare alcuna sanzione disciplinare nei termini previsti dal D.lgs 150/09 , accettando in modo silente le argomentazioni addotte a difesa dei due lavoratori, circa la irripetibilità dell'audizione disciplinare, il cui spsostmento può avvenire su richiesta del lavoratore.
      Il procedimento disciplinare è pertanto da ritenersi estinto senza entrare nel merito della questione.
      Si sottolinea infine che, comunque, non risultavano neanche fondati gli addebiti mossi ai due dipendenti i quali avevano regolarmente bedggiato prima di uscire dall'istituto e magari l'addebito poteva essere diverso: flessibilità oraria non autorizzata.

      Condannata INPS (gestione ex Inpdap) perchè non aveva corrisposto TFR ad un assistente tecnico.

      5 Febbraio 2013


      Condannata INPS (ex gestione Inpdap) perchè non aveva corrisposto TFR ad un assistente tecnico.
       

      Unams scuola Bari - Una assistente tecnico nostra assistita non aveva avuto la corresponsione del TFR decorrente dal 2006 al 2010 per prestazioni lavorative a tempo determinato presso ITIS ed IPSIA di Barletta.

      A seguito della notifica del ricorso innanzi al Magistrato del Lavoro di Trani dott. Morgese , l'INPS provvedeva al pagamento di quanto dovuto alla nostra assistita, chiedendo la cessazione della materia del  contendere ed il rigetto del ricorso.

      La stessa INPS sosteneva di non essere in possesso del corretto IBAN della ricorrente, motivo per cui, non aveva potuto corrisponderle gli emolumenti in parola.

      A tale assurda tesi difensiva non abboccava il Giudice adito il quale ha condiviso la tesi degli avvocati del sindacato Unams scuola Ruggiero Marzocca e Roberto Gammarota che ormai da tempo collaborano a  trecentosessanta gradi con il Segretario provinciale e Regionale della struttura Unams scuola FGU per la Puglia, circa il principio di soccombenza virtuale.

      Un ottimo risultato, commenta il prof. Bartolo Danzi responsabile provinciale e regionale UNAMS scuola, che evidenzia una reale possibilità di tutela avverso il mancato pagamento del TFR, fatto che se non impugnato in tempo può comportare la prescrizione dei crediti in parola.

      Pertanto, l'invito dell' Unams a tutti coloro che versino nella medesima situazione a trovare patrocinio gratuito ed assistenza presso le nostre sedi.

      Ancora vittoria ATA mesi estivi


      Thursday, March 28th 2013
      3:54 AM
      Ancora vittoria ATA mesi estivi

          Unams scuola Bari - Bat Vittoria ATA
       

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      IL Giudice del lavoro presso il Tribunale di Trani ha accolto il ricorso presentato a favore di una nostgra assitita ATA tendente al riconoscimento dei mesi estivi , omessi nella stipula del contratto limitato illegittimamente sino al 30 Giugno in luogo del 31 Agosto , essendo il posto in organico di diritto. Tale illegittima determinazione dell'Ammnistrazione era avvenuta in netta violazione della L.124/99 e del D.M. 430/2000.
      Il Giudice ha condannato la scuola al riconoscimento giuridico del maltolto e alle spese legali e giudiziarie.
      Il prof. Bartolo Danzi che ha patrocinato la vertenza esprime viva soddisfazione.

      Salvi i diritti di una docente precaria. Unams scuola vince vertenza


      Friday, March 15th 2013
      9:41 AM
      Salvi i diritti di una docente precaria. Unams scuola vince vertenza

          Unams scuola Bari - Bat Vince vertenza in conciliazione

      I diritti di una docente precaria sono stati tutelati. Si era rivolta al prof. Bartolo Danzi perchè le avevano recovato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato sino al 30 Giugno 2013, dato poi ad un'altra docente meno graduata di Lei e senza la specializzazione sul sostegno.
      Il sindacalista le approntava  un ricorso in conciliazione presso la D.P.L. di Bari - Commssione del Pubblico impiego deducendo in fatto e diritto quanto segue:

      "

      La scrivente in data 10/12/2012 è stata depositaria di contratto individuale di lavoro a t.d. Prot. 2126 presso l'istituto convenuto dal 10/12/2012 al 30/06/2013, su posto vacante per n.25 ore settimanali (posto sostegno Min. Psicofisici), in assoluta mancanza di personale fornito del titolo di specializzazione, essedo la scrivente prima da individuarsi dalla relativa graduatoria d’istituto di I fascia posto comune.

      Con atto prot. 2194 del 12/12/2012 veniva revocata “in autotutela” la supplenza sino al 31/05/2012.

      del tutto arbitrariamente , con conferimento della medesima a personale avente minor punteggio rispetto all’odierna ricorrente.

      Tale impostazione dell'istituto convenuto è in palese violazione dei principi discendenti dalle norme di diritto privato atteso che il contratto individuale di lavoro stipulato con la scrivente ha natura privatistica e quindi, il Dirigente scolastico non può revocarlo sulla base di un principio di diritto amministrativo , quale risulta il potere di autotutela.

      Con la contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico il datore di lavoro e il lavoratore che sottoscrivono un contratto individuale di lavoro, soggiacciono sullo stesso piano e dunque, la P.A. non ha potere di sovraordinazione rispetto al lavoratore tale da revocare unilateralmente, così come è avvenuto, il contratto di lavoro precedentemente stipulato con la comparte lavoratrice.

      E’ fuor di dubbio che quanto né avvenuto risulta gravemente lesivo del diritto della scrivente la quale per effetto di tale revoca illegittima si trova, oggi, senza lavoro, avendo –peraltro- dovuto rinunciare a numerose altre supplenze.

      Non deve essere sottaciuto, peraltro, che la controinteressata ............ non risulta in possesso di alcun titolo di specializzazione di sostegno ed è – peraltro- posizionata inferiormente rispetto alla ricorrente in graduatoria con punti 139, rispetto ai 161 della scrivente.

      Pertanto ai sensi dell'art. 2043 del C.C. la scrivente richiede il risarcimento dei danni per la revoca sino al 30 giugno del contratto individuale di lavoro (termine attività didattiche) e la immediata attribuzione della stessa e di ogni maturato economico e giuridico.

      Con ogni più ampia salvezza di legge.

      A tal fine nomina come proprio difensore il prof. BARTOLO DANZI – Segretario Provinciale e Regionale Unams scuola con sede in Bari alla Via A. Calefati, 374 – tel 0802141038 – fax 0802140429 – email: "

      Alla luce di tanto la Commissione Provinciale di Conciliazione nell'udienza del 14.3. u.s. ritenendo molto fondate le argomentazioni addotte nell'atto di conciliazione  consigliava il Dirigente scolastico a transare la vertenza, proponendo un accordo conciliativo nel riconoscimento giuridico del periodo e un risarcimento danni pari a 400 Euro, atteso che la docente successivamente alle festività natalizie aveva accettato altra supplenza in altra scuola. Pertanto il riconoscimento relativo al periodo rimasto scopetro da contratto è stato riconosciuto alla nostra assistita.


       

      ATTIVATA VERTENZA ATA


      Friday, March 8th 2013
      4:37 AM
      ATTIVATA VERTENZA ATA

      VERTENZA PERSONALE ATA

      Per riconoscimento del punteggio non maturato  nel corrente anno scolastico 2012/2013 a seguito dell’assegnazione degli incarichi annuali con contratti fino all’avente diritto.

      ---------------------------------

      PREMESSA

      Nel corrente anno scolastico 2012/2013 le nomine sui posti vacanti e disponibili del personale ATA sono state effettuate fino alla nomina dell’avente titolo, cosi come previsto dalla nota MIUR del 30 agosto 2012 prot. n. AOOODGPER 6340/bis, a causa del ritardo dell’amministrazione nella definizione delle utilizzazioni del personale inidoneo e in esubero per quanto riguarda gli insegnanti ITP C555 e C999.

      In alcuni ambiti territoriali le nomine sono state effettuate in data successiva al 1° settembre 2012,

      utilizzando le graduatorie provinciali permanenti; in altre realtà provinciali le nomine sono state effettuate sempre ad anno scolastico inoltrato dai Dirigenti Scolastici che hanno  utilizzato le graduatorie di istituto di III^ fascia.

      E’ di tutta evidenza che le nomine fino all’avente titolo ex art.40, effettuate dai Dirigenti Scolastici sulla base delle graduatorie di istituto di III^ fascia possono aver comportato il conferimento delle nomine ad aspiranti con un punteggio inferiore  atteso che le graduatorie di istituto non sono la trasposizione automatica delle provinciali ma, per il vincolo della scelta delle 30 istituzioni scolastiche,  non includono tutti gli aspiranti avente titolo presenti nelle posizioni utili delle graduatorie permanenti.

      ASPIRANTI DANNEGGIATI

      1) Coloro che occupano nelle graduatoria provinciale permanente una posizione utile per ottenere una nomina fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico e che a seguito del conferimento delle nomine da parte dei Presidi, non essendo presenti nella graduatoria di istituto delle scuole interessate, non hanno ottenuto alcuna nomina.

      Attraverso il contenzioso viene richiesto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio per l’intero anno scolastico 2012/2013 ( 30/6 o 31/8

      2) Coloro che, pur avendo ottenuto la nomina sia sulla base della posizione della graduatoria provinciale permanente ( se fatta dal provveditorato) che sulla base della graduatoria di istituto ( se individuato dal Dirigente scolastico),  sono stati nominati in ritardo rispetto alla data del 1° settembre 2012.

      Attraverso il contenzioso viene richiesto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio dal 1° settembre 2012 fino alla data di assunzione in servizio per effetto della nomina ottenuta in ritardo.)

      3) Personale Ata già di ruolo che non ha ottenuto la nomina ai sensi dell’art.59, comma 1 del CCNL trattandosi di posti fino all’avente diritto.

      Attraverso il contenzioso viene richiesto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio per l’intero anno scolastico 2012/2013 ( 30/6 o 31/8


       

      SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE di CONCILIAZIONE

      Per iniziare il contenzioso è necessario  poter  dimostrare che altro personale con un minore punteggio ha ottenuto una nomina fino all’avente diritto.

      Bisognerà naturalmente anche disporre del quadro delle disponibilità pubblicate all’inizio delle operazioni dagli Uffici scolastici provinciali ( ex Provveditorati agli Studi) perché il numero dei posti consente di verificare se la posizione in graduatoria avrebbe dato diritto al ricorrente alla nomina.

      Il contenzioso deve essere attivato della scadenza fissata per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi); in tal caso il ricorrente potrà dichiarare  anche il servizio non prestato fino alla data di scadenza che naturalmente potrà essere valutato solo nel caso di conclusione positiva del contenzioso.

      Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non dovesse andare a buon fine, si potrà, con il consenso degli interessati, attivare il ricorso al Giudice del Lavoro.

      Assistenza gratuita per gli iscritti

      Il tentativo di conciliazione non ha alcun costo per i nostri iscritti per cui chi vuole aderire all’iniziativa, se non ancora iscritto, può anche farlo contestualmente alla presentazione dell’istanza attraverso la sottoscrizione della delega.

       

      L’ istanza del tentativo di conciliazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai destinatari direttamente dei ricorrenti; la copia dell’istanza e delle ricevute devono essere consegnate, insieme alla delega di iscrizione, al nostro rappresentante sindacale.

       


      Sunday, January 27th 2013
      4:11 AM
      Il GIudice del Lavoro di Trani condanna Istituto per mesi estivi non corrisposti

          Unams scuola Bari - Bat Vince vertenza ATA

      Una collaboratrice scolastica ha avuto giustizia. Continua la nostra vertenza a tutela del personale ata e docente della scuola che su posto vacante ha avuto contratto sino al 30  Giugno in luogo di quello annaule sino al 31 Agosto.
      E' l'ennesima vittoria della Unams scuola che ha intentato questa vertenza e la sta postando avanti già dal 2008 con successo.
      L'istituo scolastico è stato condannato al pagamento delle spese procesuuali e a riconoscere agli effetti giuridici il prolungamento del contratto individuale di lavoro dal 1 Luglio al 31 agosto.

      Docente precaria di Lecce vince vertenza

      24 Gennaio 2013

      Docente precaria di Lecce vince vertenza

      Si è rivolta presso i nostri Uffici sindacali per avere giustizia. La malcapitata precaria si era vista sospendere il contratto a ridosso delle festività natalizie poichè il suo contratto era sino all’avente diritto. La stessa assistita dal Segretario Provinciale e Regionale prof. Bartolo Danzi promuoveva un tentativo di conciliazione presso la DPL di Lecce argomnetando in diritto: “I contratti individuali di lavoro stipulati fino alla nomina dell’avente diritto non possono essere revocati. Tale impostazione non è mera astrazione, ma nasce da semplici considerazioni discendenti da norme di diritto privato a cui soggiacciono i contratti stupulati tra il supplente e l’Amministrazione scolastica. La Corte di Appello di Potenza ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui “l’opposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva o anteriore all’inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione di volontà e l’opposizione del termine siano contenuti in un unico documento, in quanto il requisito della forma scritta deve ritenersi osservato anche allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sé, costituente accettazione di una proposta, anch’essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro e il contratto sia concluso, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., prima o contemporaneamente all’inizio della prestazione”. La P.A., con la disciplina della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, nella gestione del personale, non gode più di potere pubblico, bensì di potere privato e che l’autotutela non è invocabile nella gestione dei nuovi rapporti di lavoro regolati ormai dal codice civile e, quindi, assoggettati alla disciplina privatistica. Difatti è fuor di dubbio che un contratto a termine, come quello di una supplenza, debba avere una data di inizio e di scadenza del rapporto di lavoro [per i docenti: art. 18 comma 2 CCNL 1995, art.23 comma 4 lett.b) c) ccnl 2002/05, art.25 comma 4 lettera B) e C) CCNL 2006/09 - per gli ATA. Art. 39 CCNL 26.5.99 – art. 44 comma 6 lett. B) C), 44 comma 6 lett. B) C)]. La prescrizione di un termine generico come quello inserito di solito nei contratti “standard” utilizzati dal MIUR (“fino alla nomina dell’avente diritto” ) non è palesemente legittima alla luce delle citate fonti contrattuali e non giustifica una risoluzione “improvvisa” del medesimo allorquando, intervenendo una nuova graduatoria si proceda all’individuazione di ulteriore aspirante supplente, anche se meglio graduato, per effetto della medesima. Difatti l’ avente diritto non può mai essere considerato colui che riveste la medesima qualifica di “supplente” al pari di chi è depositario di analogo contratto, anche se meglio graduato nella nuova graduatoria. L’avente diritto è colui che per effetto di trasferimento, passaggio utilizzazione o assegnazione provvisoria o per nuova nomina in ruolo ha titolo a ricoprire prima del supplente tale posto. Ovviamente sulla base di tali semplici considerazioni, men che meno, si potrà procedere alla revoca di contratti individuali di lavoro già stipulati per la sostituzione di personale temporaneamente assente stipulati altrettanto maldestramente sino alla nomina dell’avente diritto, anche se per effetto dell’entrata in vigore di una nuova graduatoria, vigendo il diritto soggettivo alla proroga della supplenza e perdurando l’assenza del titolare del posto. Ma v’è di più. Alla ricorrente, in realtà, è stato impropriamente ed erroneamente stipulato un contratto individuale di lavoro “sull’avente diritto” essendo la stessa individuata come sostituta di un’altra supplente in maternità sig.ra B………. E’ fuor di dubbio che il posto in parola non sarebbe rientrata nella casistica prevista dalla L.449/97 art. 40 comma 9, atteso che la supplenza è stata attivata per sostituire altro personale in maternità di cui è stato omesso in palese violazione dell’art 40 comma 2 del CCNL 2006/09, l’indicazione del nominativo della persona sostituita. Alla supplenza in questione, non essendo rientrata la titolare del posto, si applica il regolamento delle supplenze D.M n.131 del 13.06.2007 art. 7 comma 1 lettera b) e quindi, non la stessa deve proseguire sino al rientro della sostituita. Pertanto ai sensi dell’art. 2043 del C.C. la scrivente richiede il risarcimento dei danni per la revoca sino al 30 giugno del contratto individuale di lavoro (termine attività didattiche) e la immediata attribuzione della stessa e di ogni maturato economico e giuridico. Con ogni più ampia salvezza di legge.

      Non appena presentato il ricorso in conciliazione e avuto dalla scuola la docente veniva contattata per la stipula di un nuovo conbtratto con decorrenza dal 24/12/2012 (comprendendo anche le vacanze natalizie) sino al 30 giugno 2013.

      In data 15 Gennaio 2013 il prof. Danzi provvedeva a comunicare alla DPl di Lecce la cessazione della materia del contendere con conseguente archiviazione.


      Thursday, December 13th 2012
      1:37 PM
      La liquidazione delle ferie maturate e non godute:un problema in più per i supplenti.

          Unams scuola Bari - Bat Ferie maturate e non godute - un problema che non esiste

      del prof. Bartolo DANZI

      Tra le novità normative sembrerebbe che le ferie maturate e non godute non devono più essere liquidate ai supplenti.

      Pervengono a tal proposito numerosissime segnalazioni circa la problematica della retribuzione di tale emolumento ai supplenti, i quali sarebbero addirittura costretti dai loro dirigenti scolastici a richiedere le ferie nei periodi di sospensione per festività o delle attività didattiche in generale.

      Tale impostazione della P.A. è assolutamente illegittima. Difatti le ferie sono un diritto del lavoratore, un diritto irrinunciabile e rientrano nella consuetudine del rapporto azienda dipendenti.

      La Costituzione della Repubblica Italiana all’ Articolo 36  dispone che  “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

      A tale impostazione  possiamo senza dubbio accostare quanto previsto e indicato dal Codice Civile, che nell’articolo 2109 dispone:

      “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto dopo un anno d’ininterrotto servizio (illegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 9 . L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118 (Periodo di preavviso per licenziamento giusto motivo)”.

      Da una semplice lettura  del codice civile, quello in cui si cita l’ anno consecutivo di lavoro, (dichiarato illegittimo nel 1963) veniamo introdotti nel cuore della normativa e della discussione riguardante le ferie. Una discussione che ci condurrà a scoprire quanto sia obbligatorio il riposo annuale e quanto non sia possibile un anno ininterrotto di lavoro.

      Orbene, l’art. 45 comma 2  del D.lgs 165/01 dispone che “Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.”

      Pertanto è fuor di dubbio che l’imposizione ai supplenti di usufruire delle ferie nei giorni in cui la scuola è chiusa o le attività didattiche sono sospese oltre ad essere arbitraria ed in netta violazione dell’appena citato art. 45, per disparità di trattamento contrattuale rispetto al personale a tempo indeterminato,  non valida a determinare effettivo recupero psico-fisico così come è nella ratio delle ferie non coincidendo la fruizione con un giorno di effettivo servizio.

      In ultimo si segnala , quindi, che le ferie o vengono fruite nei periodi in cui v’è servizio per il supplente oppure ai sensi dell’art.19 del vigente CCNL 2006/09 oltre la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere liquidate in quanto ferie maturate e non godute in ragione di 2,7 ratei mensili.

      Pertanto, la citata disciplina non pare applicabile al personale del comparto scuola, ma più che altro ai dipendenti delle ASL, ENTI , Comuni, Regioni ecc.

      La Tutela legale nei casi di mobbing: prof. Bartolo Danzi, il suo libro.


      Saturday, December 8th 2012
      2:40 PM
      EbooK - La tutela legale nei casi di mobbing - del prof. Bartolo Danzi

          Unams scuola Bari - Bat E-book per combattere il mobbing
       

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       Il fenomeno del mobbing, tutele processuali e sanitarie, la Giurisprudenza e Dottrina,
      centri di assistenza, il risarcimento INAIL, sedi operative UNAMS SCUOLA – centro antimobbing, cause del mobbing, il danno biologico ed esistenziale, responsabilità penali per maltrattamenti, lo stress correlato da lavoro dipendente, forme di mobbing e bossing, la molestia sessuale nel luogo di lavoro,
      licenziamento ingiusto, licenziamento ingiurioso, la diffamazione e reati connessi la mobbing, leggi a
      tutela dell’integrità psico-fisica lavoratore. Schede e riferimenti giurisprudenziali sull’argomento. Disponibile anche su supporto CD ROM .

      Un valido strumento per capire come contrastare il fenomeno mobbing e la tutela possibile, la risarcibilità del danno da stress correlato.

      Pagine 366.

      Ampia bibliografia
      Copyright Unams scuola Puglia 2012

      Compenso sostitutivo ferie non tassabile


      Saturday, December 8th 2012
      6:15 AM
      Il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione

      Ha natura risarcitoria e dunque i docenti potrebbero chiedere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto negli anni. Si tratta anche parecchie migliaia di euro, ma occhio alla prescrizione, cioè alla perdita del diritto a causa dell’inerzia del titolare. Sul compenso percepito finora lo Stato ha trattenuto alla fonte l’aliquota prevista per lo stipendio, come se fosse davvero un guadagno, e il docente ha successivamente pagato anche il conguaglio all’atto della dichiarazione dei redditi: un salasso che a quanto pare non era dovuto

      La natura risarcitoria (e dunque non soggetta a tassazione poiché non si tratta di un reddito) del compenso sotitutivo delle ferie non godute è confermata da vari organi giudiziari,da una Commissione Tributaria e pure dalla Suprema Corte di Cassazione. I fatti. Un dipendente pubblico difeso dall’avvocato Giusepe Gurrado ha fatto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Lecce 1 contro il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso della somma di Euro 4.612,05 per Irpef a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati, dopo che il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce (sentenza n. 188 del 2006) aveva condannato il Ministero a risarcire al lavoratore il danno causato dalla mancata fruizione delle ferie per 20.942,97 euro a titolo di indennità per le ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001. Tuttavia sulla somma erano state operate trattenute Irpef per oltre 4.600 euro. Ritenendole indebite , il lavoratore le ha contestate davanti alla Commissione Tributaria di Lecce 1, che alla fine gli ha dato ragione con decisione del 24 giugno 2010.

      Secondo la Commissione, l’indennità è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l'attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio. Tale somma, nell'evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di questo come un'obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall'art. 2041 c.c. “In conformità a consolidata giurisprudenza di merito – sancisce l’organo tributario – anche questa Commissione si pronuncia a favore della non tassabilità dell'indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, in quanto considerato come risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa effettuata. In effetti, con la sentenza dell'11 maggio 2011 la Cassazione ha sancito il principio per cui l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria ed è soggetta al termine di prescrizione decennale, precisando che la decorrenza del termine prescrizionale inizia in costanza di rapporto. In questo modo la Suprema Corte ha ribaltato il proprio precedente orentamento secondo il quale l'indennità sostitutiva delle ferie non godute rappresenterebbe invece il corrispettivo della prestazione lavorativa.

      Da qui sarebbe scaturito che il termine di prescrizione per rivendicare il versamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è quello ridotto quinquennale, proprio delle retribuzioni. Tornando al caso pugliese, la citata Commissione Tributaria di Lecce ha ordinato il rimborso al ricorrente di 4.612,05 euro oltre agli interessi legali. Che fare dunque? Possono i docenti, specie ora che sono stati presi di mira dal governo e dai dirigenti scolastici, chiedere almeno la restituzione delle somme trattenute dal fisco sui compensi già percepiti? Lo abbiamo chiesto all’avv. Maria Grazia Pinardi, giuslavorista del Foro di Bologna, impegnata quale legale rapresentante di molti docenti in guerra su vari fronti contro il Miur. “La strada da percorrere, a mio parere – spiega Pinardi – è la presentazione di un’istanza di rimborso motivata all'ufficio delle entrate e, in caso di diniego, quasi ovvio, l'impugnazione avanti la Commissione tributaria competente”. Secondo il legale, “la natura retributiva o risarcitoria del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute dagli insegnanti precari con contratto fino al 30 giugno od anche di durata inferiore è oggetto di irrisolto confronto giurisprudenziale e dottrinale.

      La Corte di Cassazione con sentenza 11462 dello scorso 9 luglio ha affermato il principio per cui in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie – garantito anche dall'articolo 36 della Costituzione – ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva. Indennità che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato, per un altro verso costituisce un'erogazione di natura retributiva. Al di là della definizione della natura del compenso, da cui può farsi discendere l'assoggettamento o meno degli importi relativi a trattenuta Irpef, la sentenza della Cpt di Lecce, mi pare l'unica in cui tale principio sia stato affermato a chiare lettere”.
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      Omesso pagamento PON. Condannato V Circolo Didattico Barletta


      Thursday, December 6th 2012
      1:02 AM
      Omesso pagamento dei PON . Condannato V C.D. di Barletta.

          Unams scuola Bari - Bat Vittoria storica Unams scuola sull'omesso pagamento dei PON
       

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      Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chirone ha accolto il ricorso patrocinato dal nostro Ufficio legale di Barletta( avv.ti Roberto Gammarota e Ruggero Marzocca) a difesa di una ricorrente Ata che non aveva avuto il pagamento di spettanze relative ai PON di anni addietro , per cui la scuola nell'atto d'incarico aveva inserito una illegittima clausola che imponeva accettazione del lavoratore di un ritardo nei pagamenti fino a che i relativi fondi non fossero stati finanziati dal MIUR.
      Tale sentenza rappresenta una vittoria storica per laUNAMS scuola ed una luce per i docenti e personale Ata non ancora pagati atteso che ,il Giudice  Chirone, ha accolto in toto le nostre argomentazioni in merito alla illegittimità della clausola apposta nel Contratto d'Istituto per volere del MIUR circa il pagamento dei Pon solo dopo lo stanziamento dei fondi da parte del MIUR sicchè la predetta clausola viene dichiarata come non apposta perchè in palese violazione dell'art. 54 c. III e art. 6 co IV c.c.n.l. di riferimento, fonte di diritto gerarchicamente sovraordinata rispetto al contratto Integrativo d'Istituto.
      Riteniamo pertanto che, abbiamo aperto una strada per tutto quel personale scolastico i cui PON non sono ancora stati pagati.
      Per informazioni ed attivazioni dei ricorsi presso le nostre sedi.
      Il segretario provinciale e regionale prof. Bartolo Danzi

       

      UNICHE SEDI AUTORIZZATE UNAMS SCUOLA PER ASSISTENZA DOCENTI ED ATA


      Thursday, November 29th 2012
      3:57 PM
      SEDI AUTORIZZATE UNAMS SCUOLA PER ASSISTENZA DOCENTI ED ATA

          Unams scuola Bari - Bat UNICHE SEDI AUTORIZZATE UNAMS SCUOLA

      Si comunica che le uniche sedi autorizzate "UNAMS SCUOLA" struttura organizzativa autonoma della Federazione Gilda Unams sono quelle di seguito riportate:

      SEGRETERIA PROVINCIALE E     REGIONALE PER LA PUGLIA _ BARI
      Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia - PROF. BARTOLO DANZI
      Bari : VIA CALEFATI n. 374 – 70123 BARI tel.0802141038
      Telefono : 0802141038 - 0802141088 – 3388838524
      - FAX 0802140429
      Orari: Martedì e giovedì ore 16,00- 19,30

      ulteriore FAX : digitare 199141414 poi opzione 3, quindi fax 080238569
      unamsscuolapuglia@tiscali.it
      ==================================
      Sede di Valenzano: C/o S.M.S. "Capozzi-Galilei" - Valenzano (Bari)
      Responsabile sezione    PERRINO VINCENZO
      ==========================

      Direttivo provinciale

      SEGRETERIA PROVINCIALE BRINDISI

      Responsabile territoriale Brindisi TURCO CATALDO (BR)
      tel. – fax 0831/1810357
      unamsscuolapuglia@tiscali.it
      ==========================

      Responsabili di sezione : CATALDO TURCO
      ==========================
      Via Casimiro n.6 – Brindisi 0831/1810357

      Direttivo provinciale
      SEGRETERIA PROVINCIALE LECCE - fax 0832/1830167


      tel . 3388838524 - fax 0832/1830167
      `
      email: unamsscuolapuglia@tiscali.it
      ==========================
      Via XX settembre 45 – 73043 Casarano (Lecce) -
      responsabile di sezione :
      prof.ssa Caterina Torsello
      Tel. 0833 502139 - cell. 3285719935
      Direttivo provinciale

      SEGRETERIA PROVINCIALE TARANTO - fax 099/9871108

      responsabile di sezione di Mottola
      Ins. Romanelli Antonia - fax 099/9871108

      c/o -  Taranto

      responsabile di Sezione di Laterza

      74014 Laterza (TA) Via Matteotti Giacomo, 22

      Angelo Mastrogiacomo - Pietro Di Lena

      cell.3383135541 - fax 0999871108

      Direttivo provinciale
      SEGRETERIA PROVINCIALE FOGGIA

      Responsabili:  Dott. Michele Ferrara - fax 08811880417

                           prof. Luigi Giagnorio

      Direttivo Provinciale
      SEGRETERIA PROVINCIALE B.A.T.

      Andria: Via Carlo Troya n.8/A
      - 70031 Andria
      - fax 0883/1959158 - tel 08831955594 -: unamsscuolapuglii@tiscali.it

      Orari: Venerdì ore 17,30-19,00 -
      =============================
      sede Barletta: Via Brescia n.1 -fax 08837930882 - 0883/1955594 - si riceve il Lunedì dalle 16,30 ,00alle 18,30
      respons. sez. Nicola Leonetti
      =======================
      Sede di Trani: Via Perrone Capano n.27 - aperta il Mercoledì dalle 16 alle 17,00:
      responsabile sezione :
      prof. Vitantonio Lobascio cell. 3388838524
      Marianna Cuccovillo - Dirigenti Territoriali Trani

      Pertanto coloro che desiderano avere consulenza ed assistenza dal prof. Bartolo DANZI devono rivolgersi esclusivamente e tassativamente presso le suddette sedi


      Thursday, November 15th 2012
      5:37 AM
      Il Dirigente scolastico ed il D.S.G.A. non possono partecipare all'assemblea sindacale

          Unams scuola Bari - Bat CONDOTTA ANTISINDACALE

      a cura del prof. Bartolo Danzi - segretario provinciale e regionale Unams scuola


      La partecipazione del Dirigente scolastico e con lui il DSGA della scuola ad una assemblea sindacale può essere ritenuta antisindacale ed arbitraria

      Senza alcun espresso invito, infatti, ancor più grave se esternano proprie unilaterali osservazioni su materie all'od.g,
      Il Giudice del lavoro , su ricorso ex art, 28 S.L. Presentato alcuni anni fa da questo sindacato ha argomentato e motivato che nel caso di specie trattasi di condotta antisindacale in senso oggettivo in quanto è obiettivamente idonea a produrre l'effetto che la disposizione intende impedire e non è necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, nè appare necessario approfondire se l'intervento avvenne di propria iniziativa o su invito estemporaneo, nè se avvenne con l'intento di "disturbare" o piuttosto salutare e fornire chiarimenti.Nel caso in esame è proprio la norma di cui all'art. 20 dello S.L. che impone la partecipazione dei dipendenti alle assemblee sindacali con esclusione della partecipazione del datore di lavoro, fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, per esaminare e discutere su materie di interesse del lavoratore.
      Tale principio appare trasfuso nell'art. 8 del CCNL comparto scuola del 24.7.2003 ed ora art.8 del CCNL 2006/09 a mente del quale "i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assembleee sindacali...."la norma è applicabile solo ai dipendenti docenti ed  ATA , mentre è chiaro come i Dirigenti scolastici e con loro la figura del D.S.G.A nella sua funzione direttoriale del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, non rientrano nella previsione dell'art. 8 cit. il Dirigente scolastico tra l'altro v'è un'area negoziale di contrattazione propria.
      Il diritto di assemblea deve infatti svolgersi senza alcun tipo di condizionamento neanche di tipo ipotetico e/o eventuale.
      Il datore di lavoro né tantomeno il direttore dei servizi generali ammnistrativi non  ha potere di controllo sullo svolgimento dell'assemblea, nè diritto di parteciparvi nè direttamente nè indirettamente a mezzo di suoi incaricati. Nel caso in esame non si pone neanche il problema di valutare se il diritto sindacale leso sia comprimibile in presenza di altri diritti di rango costituzionale. A parere del Giudice, infatti, il Dirigente scolastico aveva ed ha altre sedi istituzionali per fornire chiarimenti sui ritardi nella convocazione delle RSU di istituto mentre nulla giustificava il suo intervento all'assemblea giacchè la partecipazione del Dirigente doveva essere semmai concordata prima ed indicata nell'ordine del giorno affinchè tutti i partecipanti sapessero che sul punto vi sarebbe stato l'intervento del Dirigente.

      Parimenti dicasi per il DSGA la cui partecipazione si rileva condizionante per il personale ATA posto alle sue dirette dipendenze.
      In ordine alla dichiarazione , confermata innanzi al Giudice , dal Dirigente scolastico in quanto facente parte del personale della scuola e non in qualità di datore di lavoro, il Magistrato ha ricordato la norma di cui all'art. 25 del D.lgs 165/01 che attribuiscono al dirigente scolastico la gestione delle risorse e  del personale con l'adozione dei relativi  provvedimenti, nonchè la titolarità delle relazioni sindacali ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

      Il Dirigente ed il DSGA a mente del precitato art. 25 sono per legge la controparte dei lavoratori.

      Pertanto alla luce di ciò risulta assoulutamente antisindacale e condizionante la partecipazione di queste due figure all'assemblea del personale.
       


      Friday, June 14th 2013
      6:13 AM
      Nuova conciliazione positiva a Foggia per il personale ATA

          Unams scuola Foggia Assistente tecnico di Foggia vince vertenza

      Presso la DPL di Foggia in data 29 maggio 2013 si è tenuta la conciliazione promossa dalla Unams scuola a favore di un suo iscritto assistente tecnico.Il lavoratore è stato assistito dal Segretario provinciale e regionale Unams scuola Puglia prof. Bartolo DANZI. lo lavoratore  stesso per effetto dei contratti stipulati sino all'avente diritto non aveva potuto avere l'incarico annuale nonostante la sua collocazione ottimale in graduatoria provinciale.Con detta conciliazione gli è stato riconosciuto ai soli fini giuridici il servizio dall'1.9.2012 al 31.8.2013 per un totale di punti 6.
      L'UNAMS scuola esprime viva soddisfazione. Resta comunque ora che il MIUR chiarisca ulteriormente con urgenza che la spendibilità, per chi ha inserito la dicitura di contenzioso in corso nella domanda di aggiornamento debba essere già nella pubblicanda graduatoria.Il sindacato si è già attivato a tal fine.


      Tuesday, November 13th 2012
      2:08 AM
      Docente viene prosciolto da addebiti disciplinari.

          Unams scuola Bari - Bat Nessuna sanzione ad un nostro assistito

      Un docente di Terlizzi (Ba) si era visto recapitare dalla sua dirigente scolastica una nota di addebiti con la quale venivano contestati violazione dell'obbligo di vigilanza.
      In data 12/11/2012 il docente veniva assistito in sede di audizione disciplinare dal Segretario Provinciale e Regionale prof. Bartolo Danzi , con la presenza anche del prof. Vitantonio Lobascio.
      Il docente per tramite il sindacalista faceva rilevare la estrema genericità della contestazione la quale senza entrare o dedurre in merito al fatto specifico contestava una generica omessa vigilanza, venendo comromesso gravemente l'esercizio del diritto di difesa.
      Non appare superfluo ricordare che ciò che non è contestato non può poi fare oggetto di motivazione della eventuale sanzione disciplinare, che sarebbe così illegittima.
      Preso atto di tanto e delle ulteriori discolpe del docente il quale rilevava che era stato impegnato nella pausa dell'intervallo a dare chiarimenti agli alunni su quanto speigato durante la lezione, ragion per cui avendo la visuale impedita dalla presenza innanzi alla cattedra dei precitati alunni, non si era accorto di quanto stava accadendo(brindisi con spumante di alcuni alunni della classe).
      Il D.S. preso atto di quanto detto a discolpa archiviava speditamente il procedimento disciplinare.


      Friday, November 9th 2012
      8:02 AM
      Ottiene le ferie maturate e non godute: Assistente tecnico vince contenzioso.

          Unams scuola Bari - Bat Vince vertenza

      Un assistente tecnico di Terlizzi nostro assistito ha ottenuto la liquidazione delle ferie maturate e non godute a seguito di specifica diffida indirizzata dal prof. Bartolo Danzi segretario provinciale e regionale del nostro sindacato.
      L'Amministrazione scolastica sosteneva che ai sensi delle nuove intervenute norme, nonostante il periodo di malattia del nostro assistito, non aveva difitto alla predetta liquidazione.
      Da qui la difffida  sindacale e l'esito favirevole del contenzioso
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      Wednesday, November 7th 2012 11:25 PM APERTA NUOVA SEDE UNAMS SCUOLA A TRANI Unams scuola Bari - Bat SEDE DI TRANI

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      Si ricorda che è attiva su TRANI in via Perrone Capano n. 27 la nuova sede della Unams scuola nella giornata del mercoledì dalle ore 16 alle 17.
      Per informazioni cell. 3388838524, 3472968268, 08831955594. In loco consulenza ed assistenza sinbdacale.
      sito web www.unamsscuolapuglia.altervista.org
      email unamsscuolapuglia@tiscali.it

      Wednesday, November 7th 2012 2:53 PM Docente di Acquaviva delle fonti ottiene la giornata libera prima negata. Unams scuola Bari - Bat Assegnazione giornata libera.Risolto contenzioso in una scuola

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      Un docente di un istituto scolastico di Acquaviva delle Fonti, con cattedra di 24 ore settimanali si era visto negare la fruizione della giornata libera, nella formulazione del suo orario settimanale.
      Si è rivolto presso la nostra segreteria provinciale la quale nella persona del suo segretario Unams scuola prof. Bartolo DANZI ha inviato una lettera di diffida al dirigente scolastico dal seguente testo.

      Al Dirigente scolastico.......
      Oggetto: assegnazione giornata libera.
      Si fa seguito all’intercorsa comunicazione telefonica con cui si contestava la mancata assegnazione della giornata libera settimanale al prof. Francesco Leone, docente presso codesto istituto.
      Si segnala, a tal proposito, l'assoluta mancanza di limitazione imposta sia dalle norme contrattuali di cui agli artt. 28 e 29 CCNL 2006/09, sia dal T.U. 297/94-art. 396, in quanto alla formulazione dell'orario settimanale, nell'attribuire la giornata libera in non meno di cinque giorni settimanali ; tali norme , infatti, non risultano restrittive per quei docenti che hanno orario superiore a cattedra. Del resto , oramai con la contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico la settimana corta lavorativa è divenuta prassi consolidata nelle scuole e il giorno libero dall'insegnamento risulta un diritto soggettivo tutelato dall'ordinamento giuridico. Lo stesso art. 2078 del codice civile specifica che la prassi e gli usi più favorevoli al prestatore d'opera integrano le norme imperative di legge ed i contratti medesimi.
      Alla luce di tanto, sono ad invitarla formalmente a voler provvedere all’assegnazione della giornata libera lavorativa settimanale al docente nostro assistito, non essendovi nel diniego opposto dalla S.V. alcuna plausibile e valida motivazione.
      La presente vi costituisce in mora ad ogni effetto di legge.
      F.To Il Segretario Provinciale e Regionale Unams scuola
      prof. Bartolo Danzi


      Pertanto, ricevuta la lettera, il D.S. , dopo averci provato, assegnava senza indugio, la giornata libera al docente nostro assistito.

      Tuesday, November 6th 2012 11:16 PM La BUFERA AL TEDONE DI RUVO CONTINUA...........Nuova citazione a giudizio


          Unams scuola Bari - Bat Nuovo rinivio a giudizio a Ruvo di Puglia

      Ancora una citazione a giudizio per un altro docente del Liceo Scientifico Tedone di Ruvo di Puglia. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani non ha avuto dubbi. Il docente aveva diffamato il nostro assistito prof. Domenico Guastamacchia nella classe del figlio Giuseppe pronunciando , dopo aver messo furoi dalla classe con una nota disciplinare l'alunno, "quella è l'educazione che riceve dalla famiglia".
      Il reato ipotizzato è la diffamazione, che in quanto compiuta da pubblico ufficiale dovrebbe essere aggravata.
      Ancora una denuncia-querela del prof. Guastamacchia andata a segno: si ricorda come lo stesso ha dovuto subire un trasferimento per incompatibilità ambientale ingiusto, fondato su falsi presupposti, cosa che ha scatenato la nota vicebda e lo scandalo dei PON, procedimento penale ancora in corso.
      Parimenti dicasi del procedimento disciplinare e della censura dell'ex Provveditore Lacoppola che venne annullata su ricorso proposto con l'assistenza del nostro sindacato al Ministro Gelmini che l'annullò.
      Ora al prof. Guastamacchia non resta che attendere giustizia costituendosi parte civile per tutti i danni subiti al decoro e all'immagine personale e familiare.

      Monday, November 5th 2012 6:13 AM IL MOBBING - TUTELE NELL'ATTUALE ORDINAMENTO

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      Lo scopo primario del mobbing è quello di ottenere l'estromissione del lavoratore – vittima dall'ambiente in cui opera professionalmente.

      Tale estromissione si estrinseca in vari modi: il primo è quello di costringere la vittima a fare trasferimento, attraverso una serie di vessazioni, intimidazioni, procedimenti disciplinari “inventati” ad arte, ed in alcuni casi dopo essere riusciti a convincere la vittima della sua scarsa valenza professionale (attacco all'autostima), portarla addirittura alle dimissioni.

      L'allontanamento seppur temporaneo dall'ambiente mobbizzante porta il lavoratore mobbizzato a rendersi conto che egli non è affatto ciò che gli altri gli hanno voluto far credere, e che semmai, a questi devono essere addebitate le responsabilità del proprio fallimento professionale.

      Spesso anche il licenziamento deriva da un'azione mobbizzante del lavoratore e per conseguenze e modalità può assumere gli aspetti dell' ingiuriosità.

      E' senz'altro una forma di licenziamento illegittimo senza giusta causa che lede l'onore e la reputazione del prestatore d'opera .

      Esso determina due diverse forme di risarcimento danni: alla lesione dell'onore e decoro, e quella economicamente più rilevante relativa alla reputazione consistente nella conoscenza che gli altri hanno avuto dei motivi del licenziamento 1. Si 1 Cass. 1.4.1999 n.3147, RTCL,1999,653.

      Tratterebbe secondo la Suprema Corte, di un vero e proprio atto lesivo della personalità del lavoratore generante il consequenziale diritto al risarcimento danni del quale vanno dimostrati sia l'an che il quantum 2. Nella maggior parte dei casi la situazione che comporta il licenziamento ingiusto ed ingiurioso porta a lesioni alla salute , risarcibile parimenti come danno biologico e esistenziale, oltre che con la reintegrazione sul posto di lavoro e la corresponsione degli emolumenti non percepiti nel periodo del licenziamento.

      Le dimissioni provocate da atteggiamenti persecutori e vessatori che costringono il lavoratore ad operare una scelta del male minore da subire, sono da ritenersi nulle secondo consolidata giurisprudenza.

      La norma di riferimento è l'art. 1324 C.C. , trattandosi di atto unilaterale recettizio e a contenuto patrimoniale.

      Nel caso vale la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 1425 e 428 , 1° co C.C.che prevede l'annullabilità da parte della persona medesima e da parte dei suoi eredi in caso di stato di incapacità di intendere e volere , seppur temporanea, tra cui può essere assimilata la condizione e lo stato del lavoratore mobbizzato, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (3) .

      Altra elemento che viene fatto oggetto di valutazione del giudice è la ricorrenza del grave pregiudizio in capo al lavoratore (4).

      2 (Cass. 1.7.1997, n.5850, GCM, 1997, 1099).

      (3) Cass. 15.6.1995 n.6756, GCM,1995, fasc.6

      (4) in termini Cass. 29.7.1968 n. 2725, CED, rv. 335309 – Cass. 4.3.1986, n.1374, GCM, 1986, fasc.3

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      Tuesday, October 30th 2012 4:58 PM Sentenza tribunale di Trani sugli scatti e ricostruzione carriera. Vittoria Unams Scuola Unams scuola Bari - Bat Vittoria ata scatti


      Il Giudice del Lavoro di Trani ha accolto il ricorso presentato dal nostro ufficio Legale a tutela di un nostro assistito ATA.

      Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea , il Giudice ha riconosciuto la ricostruzione della carriera del ricorrente con tutti i benefici economici di scatti e giuridici discendenti , da quando lo stesso era ancora precario, condannando l' Amministrazione scolastica a 1.900 Euro + iva e cap di spese legali.
       

      Tuesday, October 30th 2012 3:56 PM Apre centro antimobbing a Trani


          Unams scuola Bari - Bat Apre centro antimobbing Unams scuola

      Per la prevenzione ed il contrasto al mobbing la Federazione Sindacale per la Puglia GILDA-UNAMS (Settore UNAMS) ha attivato
                      il Centro ANTI-MOBBING
      Sportello per l’ascolto, il sostegno e la valutazione della vittima di mobbing o altro disagio nell’ambiente di lavoro.
      Lo sportello è situato presso lo studio del Dott. Prof. Vitantonio Lobascio (Docente di Psicologia, Pedagogista, Counselor, Mediatore Sistemico e Familiare). sito in C.so Vittorio EMANUELE n. 188 TRANI Sarà aperto (per appuntamento cell. 342/0524127) dal prossimo 1 Ottobre 2012 il mercoledì dalle 17,00 alle 19,00 L'iscritto alla sigla sindacale (GILDA-UNAMS settore Unams) potrà rivolgersi allo sportello a (tariffa agevolata) per:  La consulenza, il supporto e la valutazione del lavoratore disagiato. (Sarà preservata totalmente la privacy dell'utente). Lo sportello sulla rete territoriale si avvarrà della collaborazione con il (SIEB) di Trani, Istituto di Ricerca e Formazione convenzionato con l’Università degli studi di Bari (Istituto di Scienze Neurologiche e Psichiatriche) del Medico, Psichiatra Dr. Achille Miglionico.

      Tuesday, October 30th 2012 3:53 PM SENTENZA TRIBUNALE DI TRANI SUGLI SCATTI E RICOSTRUZIONE CARRIERA. Vittoria Unams scuola


          Unams scuola Bari - Bat Sentenza Tribunale di Trani: importantissima vittoria

      Il Giudice del Lavoro di Trani ha accolto il ricorso presentato dal nostro ufficio Legale a tutela di un nostro assistito ATA.
      Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea , il Giudice ha riconosciuto la ricostruzione della carriera del ricorrente con tutti i benefici economici di scatti e giuridici discendenti , da quando lo stesso era ancora precario, condannando l' Amministrazione scolastica a 1.900 Euro + iva e cap di spese legali.
      Per ogni informazione e per partecipare al ricorso rivolgersi presso le nostre sedi  "UNAMS SCUOLA".

      Tuesday, October 30th 2012 3:50 PM ANCORA BUFERA NEL LICEO TEDONE DI RUVO DI PUGLIA


          Unams scuola Bari - Bat Liceo Tedone di Ruvo di Puglia

      La Procura della Repuubblica presso il Tribunale di Trani ha indirizzato un decreto di citazione a giudizio per il reato di diffamazione nei confronti di un docente del Liceo di Ruvo di Puglia, a seguito di un'ulteriore denuncia del prof. Domenico Guastamacchia.
      Tale docente citato per diffamazione era andato a fare una supplenza nella classe della figlia del prof. Guastamacchia ed in quella occasione aveva pronunciato frasi lesive dell'onore e della reputazione dello stesso inerentemente alla costruzione del campetto di calcio della scuola definendo la gestione  dei fondi per la costruzione raccolti per la realizzazione del medesimo poco trasparente.
      Come si ricorderà il prof. Guastamacchia, nostro assistito, a seguito di ricorso al Ministro avverso una sanzione della censura irrogata dal Provveditore di Bari  Giovanni Lacoppola, ottenne l'annullamento di tale sanzione dalla Gelmini, perchè palesemente illegittima irrogata senza la prodromica contestazione e soprattutto senza la preventiva audizione disciplinare.

      Ma il prof. Guastamacchia ha dovuto subire pure un ingiusto trasferimento in quanto ritenuto infondatamente incompatibile con tutta una serie di falsità artatamente costruite a tale scopo.
      Da ciò, come si ricorderà,  è scaturita l'inchiesta scandalo  sui PON che ha coinvolto con avvisi di garanzia emessi dal Sotituto Procuratore Antonio Savasta il Dirigente scolastico ed altri 19 tra Direttore amministrativo e docenti del suddetto Liceo, nonchè il Provveditore Giovanni LACOPPOLA. 

      Tuesday, October 30th 2012 3:48 PM Scuola, dietrofront del governo sulle 24 ore degli insegnanti


          Unams scuola Bari - Bat Le 18 ore non si toccano!

      «Il pericolo è scongiurato, però adesso in Parlamento con tutte le forze politiche bisogna trovare l'alternativa per reperire i 183 milioni di euro per il 2013. Si toglieranno quelle spese che danno fastidio al nostro sistema». Così il sottosegretario all'Istruzione Marco Rossi Doria, ai microfoni di Agorà, ha confermato il dietrofront del governo sulla decisione di incrementare da 18 a 24 ore settimanali l'orario di lavoro per i docenti delle scuole medie e superiori. Per il sottosegretario, anche l'ipotesi di portare le ore a 21 anziché 24 «è stata esclusa con una nota ufficiale del ministero». Rossi Doria ha precisato che i fondi richiesti alla scuola dalla legge di stabilità verranno reperiti senza toccare il capitolo 'personale': «La ratio di questo cambiamento annunciato dal governo e dal Ministro va nella direzione di non toccare le questioni riguardanti l'organico».
       

      Tuesday, October 30th 2012 3:44 PM SEDI UNAMS SCUOLA AUTORIZZATE DI BARI E BAT


          Unams scuola Bari - Bat UNICHE SEDI AUTORIZZATE UNAMS SCUOLA

      A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI BARI E BAT

      AL PERSONALE DOCENTE ED ATA

       

      Si precisa  che le uniche sedi autorizzate della struttura organizzativa autonoma UNAMS SCUOLA per la provincia di Bari e Bat della Federazione GILDA UNAMS  sono solo  quelle   di seguito elencate:

      BARI   -  Segreteria Provinciale e Regionale per la Puglia

      Via CALEFATI  n. 374 – tel 0802141038 – 0802141088  – fax 0802140429 , email : unamsscuola@tiscali.it

      - CELL. 3388838524 - 3386544918

      Martedì e Giovedì  dalle ore 16 alle

      ANDRIA – Segreteria  provinciale  BAT Provincia

      Via Carlo Troya n.8/a   tel. 08831955594  - fax

      Venerdì dalle ore 16

      BARLETTA – Segreteria territoriale BAT Provincia

      Lunedì ore 16,30

      Via Brescia n.1 

       

      SEDE  SPINAZZOLA   E   MINERVINO

      SI ACCEDE PER APPUNTAMENTO AL N. 3388838524

      TRANI

      Via Perrone Capano n. 27  N. 3388838524

      Pertanto, tutti  coloro intendano  ottenere la consulenza ed assistenza  del  sindacalista Segretario Provinciale e Regionale Prof. BARTOLO DANZI  - struttura UNAMS SCUOLA, devono rivolgersi unicamente presso le surrichiamate sedi sindacali.

      Tuesday, October 30th 2012 3:00 PM APRE NUOVA SEDE UNAMS SCUOLA A LATERZA


          Unams scuola Taranto Nuova sede Unams scuola a Laterza(TA)

      LA SEDE UNAMS SCUOLA DI LATERZA(TA) è in Via Matteotti Giacomo, 22.
      I nostri responsabili di sezione sono il Sig.ri Angelo Mastrogiacomo e Pietro Di Lena.
      La sede è operativa tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19,30.
      In loco informazioni circa i ricorsi per la restituzione e l'eliminazione dell'accantonamento del TFR da parte del nostro legale.

      Per informazioni unamsscuolapuglia@tiscali.it

      cell.3383135541 - fax 0999871108.
       

      Tuesday, August 7th 2012 12:52 AM La Ragioneria Generale dello Stato segnala una possibile truffa


          Unams scuola Bari - Bat Attenti alle truffe.....

          UNAMS-SCUOLA BARI- TRUFFA ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO

      La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che non ha lanciato alcuna campagna di rimborsi, né raccolta di informazioni, segnalando ai cittadini un pericolo di truffa.
      La precisazione si è resa necessaria in seguito alle numerose segnalazioni giunte negli ultimi giorni, secondo cui alcune persone non autorizzate starebbero contattando i cittadini spacciandosi per dipendenti o incaricati della Ragioneria Generale dello Stato e starebbero domandando loro dati personali da utilizzare per l’invio di rimborsi inesistenti.
      Per altre informazioni

      Saturday, August 4th 2012 1:13 AM Inchiesta giudiziaria sui Pon. Per la Procura incarichi senza selezione al Liceo Tedone. 19 indagati


          Unams scuola Bari - Bat Inchiesta PON

          UNAMS-SCUOLA BARI- Inchiesta dei PON

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      Il sostituto procuratore della Repubblica di Trani Antonio Savasta ha inviato ai sensi dell’art. 415 bid del c.p.p  a 19 persone, tra dirigente scolastico vice preside , direttore amministrativo e Provveditore agli studi dott. Giovanni Lacoppola, l’avviso di conclusione delle indagini su incarichi assegnati nell’ambito dei programmi operativi nazionali (Pon) al Liceo Tedone per l’anno scolastico 2008 – 2009.

      L’inchiesta è partita dalla denuncia del prof. Domenico Guastamacchia nostro iscritto ed assistito, all’epoca insegnante di educazione fisica nel liceo ed escluso dai progetti e fatto oggetto di ingiusto procedimento disciplinare e di trasferimento per incompatibilità ambientale. La Procura avrebbe accertato che i cosiddetti esperti chiamati a tenere le lezioni sarebbero alcuni docenti o loro parenti selezionati discrezionalmente dal Dirigente scolastico   senza dei  precisi criteri e senza mai convocare il Consiglio d’Istituto.

      I 19 indagati sono accusati a vario titolo di truffa, falso e abuso d’ufficio. Tra questi figurano il provveditore agli studi di Bari Giovanni Lacoppola e il preside dell’istituto Biagio Pellegrini. Quest’ultimo, secondo gli inquirenti, avrebbe favorito la figlia perché svolgesse ore scolastiche nel liceo. Lacoppola invece, avrebbe ricevuto dal Liceo un incarico di esperto esterno in un progetto ministeriale mettendosi in una condizione di presunta incompatibilità per la sua duplice veste di partecipante ai progetti finanziati e di controllore della legittimità degli atti.

      L’insegnante che denunciò i fatti, fu rimosso dall’attività sportiva pomeridiana e fu sottoposto a procedimento disciplinare con sanzione inflitta proprio dal provveditore Lacoppola. Tale sanzione della censura venne poi impugnata , per tramite l’assistenza sindacale,  con ricorso gerarchico al Ministro della P.I. Gelmini , che accogliendo lo stesso la annullò , dichirando la violazione del diritto di difesa e di contradittorio del prof. Guastamacchia, in quanto non vi era stata la propedeutica contestazione degli addebiti da parte di Lacoppola. Secondo la Procura, lo stesso procedimento disciplinare e il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale sono stati veri e propri atti di ritorsione nei confronti di un docente scomodo come Guastamacchia che non aveva voluto evidentemente sottostare al “sistema”.

       

      Nel registro degli indagati figurano anche i nomi dell’insegnante Silvia Valentini, che assegnò l’incarico esterno al convivente Donato Giannotti; stessa cosa avrebbe fatto Giovanna Losacco, affidandolo al marito Giuseppe Tarascio; mentre Vincenzo Stragapede e Michele De Candia sono accusati anche di truffa aggravata perché avrebbero attestato la loro presenza ai corsi senza averli mai svolti; Pasquale Quercia, infine, si rifiutò di pagare l’insegnante che aveva contestato i Pon. Hanno beneficiato delle assegnazioni dirette del preside, infine, anche Giovanna Palmiotto, Pantaleo Giuseppe Di Terlizzi, Luigi Rossini, Concetta Gadaleta, Mauro Minervini, Margherita Leone, Angelo Astis, Angelo Dispoto e Luigia Lategola, che rispondono tutti di concorso in abuso d’ufficio.

      Dell'inchiesta vi sono ampi servizi su Repubblica, Corrire della sera, Gazzetta del Mezzogiorno da cui sono stati estrapolate le notizie riportate nel presente articolo.

      Friday, March 30th 2012 5:01 PM L'incompatibilità ambientale non si applica al personale Ata


       

          Unams scuola Bari - Bat incompatibilità ambientale ATA

      UNAMS-SCUOLA BARI- Con sentenza n. 1714/12 del 26/03/2012 il Giudice del Lavoro di Trani ha ritenuto illegittimo il trasferimento d'uffiio per incompatibilità ambientale disposto dal Dirigente dott.Giovanni Lacoppola in danno di un collaboratore scolastico ATA Andria.

      Difatti, con ricorso depositato in data 5.07.2011 il ricorrente , appartenente al personale ATA con la qualifica di collaboratore scolastico in ruolo presso il Liceo Scientifico "R. Nuzzi" di Andria dall'11.05.1995 al 5.5.2011 e da tale data presso l' istituto Verdi di Andria esponeva che con nota dell'11.03.2011, gli veniva comunicato l'avvio del procedimento relativo ad una indagine ispettiva effettuata a suo carico, a conclusione della quale il Dirigente tecnico aveva giudicato "misura indispensabile" il trasferimento ad altra istituzione scolastica della provincia a causa della insostenibilità dei rapporti con la Dirigenza e con la comunità scolastica.

      Successivamente, in data 8.4.2011 il ricorrente,, dopo aver avuto accesso agli atti depositati presso l'Ufficio, predisponeva memoria difensiva scritta, con la quale contestava la legittimità, la fondatezza, l'arbitrarietà e l'ammissibilità del procedimento attivato in spregio delle norme vigenti in materia di incompatibilità e alle garanzie di difesa e contradittorio.

      Ciò nonostante, in data 4.5.2011, il ricorrente, riceveva una determina dirigenziale del dott. Lacoppola, con la quale lo stesso disponeva che "con effetto dalla data successiva alla notifica del presente provvedimento, il Sig....., nato....è trasferito d'ufficio presso il V CD Verdi di Andria, senza possibilità di sostituzione nella scuola di attuale titolarità.

      Il ricorrente, pur accettando di eseguire il provvedimento notificatogli, impugnava il trasferimento reputandolo illegittimo e proponeva ricorso all'Autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento.

      Fissata l'udienza di discussione del 17.10.2011, compariva il Liceo Scientifico Nuzzi, in persona del suo Dirigente pro tempore, prof. M. Filannino, costituitosi in giudizio, mediante deposito di memorie di costituzione e di fascicolo di parte in cancelleria in data 27.10.2011, il quale eeccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda perchè infondata sia in fatto che in diritto.

      Si costituiva, inoltre, come memoria di costituzione depositata in Cancelleria. l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ambito territoriale VII in persona del suo Dirigente pro Tempore Dott. Giovanni Lacoppola, il quale eccepiva l'improcedibilità della domanda e chiedeva il rigetto della domanda perchè infondata sia in fatto che in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese vive del presente giudizio.

      Effettuati gli incombenti di rito, la causa veniva rinviata all'udienza dl 23.1.2012 con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di note difensive. Udienza nella quale i procuratori delle parti davano atto che nelle more era intervenuto provvedimento di licenziamento del ricorrente.

      All'udienza odierna la causa era quindi discussa e decisa come da sentenza della quale si dava lettura.

      Motivi della decisione

      Preliminarmente si rigetta l'eccezione formulta dalla difesa dell' Istituto scolastico in quanto la legittimazione passiva del Dirigente scolastico viene affermata in ragione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche rispetto all'Amministrazione regionale e provinciale. Inoltre tale soggetto ha contribuito a determinare la situazione giuridica per la cui rimozione è stato presentato l'odierno ricorso e parte ricorrente ha correttamente agito nei suoi confronti.

      Si rigetta, altresì, l'eccezione preliminare di improcedibilità per l'inosservanza del disposto dell'art.145 comma 4 c.p.c. formulata dalla difesa dell' UsrP, per non aver provveduto alla notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza nel termine di dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.

      Infatti, nel processo del lavoro è procedibile il ricorso notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, una volta decorso il termine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto ma prima dela scadenza del termine di trenta giorni dall'udienza di discussione.

      Ai sensi dell'art. 415 c.p.c. deve assegnarsi natura perentoria unicamente al temine previsto dal V comma del citato articolo, posto a tutela del diritto di difesa del convenuto e non anche al termine di dieci giorni dalla pronuncia di decreto, che ha natura ordinatoria (Trib. Roma, 12 gennaio 2011, n. 253).

      Per quanto concerne il merito va dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda oggetto del ricorso dal momento che quanto con esso richiesto è stato ormai superato dalla circostanza sopravvenuta nelle more del giudizio del licenziamento dell'odierno ricorrente.

      Resta comunque l'obbligo di esaminare la fondatezza della domanda proposta con il ricorso in esame, quanto meno ai fini della soccombenza virtuale pert le spese di lite.

      Il ricorrente , dipendente dell'amministrazione scolastica resistente, quale ata, impugnava il provvedimento con il quale era stato trasferito per motivi di incompatibilità ambientale con i propri colleghi di lavoro.

      In effetti, dal Decreto Legislativo n.165 del 30.3.2001 che ha riordinato in un unico testo le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dispense della amministrazioni pubbliche, non è più possibile trasferire personale dipendente della scuola, con la qualifica di ata, per motivi di incompatibilità ambientale.

      Gli artt. 72 e l'allegato A di cui all'art. 71 1à comma fanno una elencazione di norme abrogate , tra le quali è riportato l'art. 32 del DPR 10-1-1957 n. 3 cui fa rinvio l'articolo 567 del D.lgs n.297/16.4.1994, che disciplina il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del personale ata.

      la certezza dell'abrogazione dell'incompatibilità ambientale per il personale ata è nell'art. 142 del CCNl 2002/05 (n.d.r ora art. 146 CCNl 2006/09).

      Infatti lo stesso concernente la normativa vigente e le disapplicazioni di tutte le norme generali e del pubblico impiego a seguito dell'entrata in vigore del CCNL, eccetto di quello richiamate espressamente nel CCNL.

      L'art. 142 non richiama l'art. 32 del Dpr 10.1.1957 n.3 cui fa rinvio l'art. 567 del D.lgs n. 297/94, che disciplina il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del personale ATA, che quindi ai sensi dell'art. 72 e allegato A di cui all'art. 71 1° comma del D,.lgs 165/01\ resta abrogato.

      Il provvedimento di trasferimento d'ufficio................era pacificamente determinato come si legge dal contenuto dello stesso, da motivi di incompatibilità ambientale e, non è ammissibile il tentativo che in questa sede fa l'amministrazione che cerca di fare volendo modificare la motivazione di tale trasferimento.

      Quanto precede depone per la declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso in esame con condanna dell'amministrazione alle spese di soccombenza virtuale...che liquida in Euro 1.500, oltre al rimborso delle spese
      generali, all'IVa e al Cap.

      IL PROF. BARTOLO DANZI SEGRETASRIO PROVINCIALE REGIONALE FAUTORE DELLA VERTENZA ESPRIME VIVA SODDISFAZIONE.
       

       

      Friday, April 8th 2011 5:10 PM Unams Scuola Bari - Vittoria ATA ad Andria


          Unams scuola Bari - Bat Vittoria Unams scuola

      Il Giudice del Lavoro di Trani accoglie il ricorso presentato da un ATA (assistente tecnico) il quale anni addietro si era visto attribuire un contratto individuale di lavoro sino al 30 Giugno, in luogo del 31 Agosto. La vertenza è stata patrocinata dal prof. Bartolo Danzi - Segretario Provinciale e Regionale del nostro sindacato.

      L' Istituto IPSSS Colasnato di Andria ha collezionato una condanna alle spese in solido con il MIUR nella persona del Ministro p.t. ..

      Il Giudice ha ritenuto illegittima la scadenza del contratto al 30 Giugno ordinandone la prosecuzione al 31 Agosto , nonchè condannando alle spese per 800 Euro oltre iva e c.a. come per legge.

      Il Dirigente scolastico di tale istituto non aveva inteso conciliare. Ben 800 Euro a danno dell' Erario + iva e c.a. come per legge, per il sol gusto di non darla vinta al
      lavoratore, costretto a fare causa.

      Il nostro sindacato esprime viva soddisfazione per questa nuova vittoria sindacale.

      Ma paga Pantalone!

      Friday, April 8th 2011 5:03 PM L'UNAMS scuola fa chiarezza sui permessi retribuiti ex art.15 CCNL 2006/09 Unams scuola Bari - Bat ARAN permessi retribuiti, interviene Unams scuola di Bari

      L'Unams Scuola ha interpellato l'ARAN sulla possibilità di valutazione discrezionale, da parte del Dirigente Scolastico, circa i motivi familiari e personali per la fruizione dei permessi retribuiti ex art. 15.

      La risposta

      "La fruizione dei permessi in parola è un diritto del dipendente e come tale non può giammai essere subordinato al potere discrezionale della P. A. Tale principio è relazionato alla gestione di un rapporto di lavoro che non risulta più subordinato ad un potere potestativo della P.A., ma essendo ormai regolato da contratto individuale di lavoro di natura privatistica , il lavoratore e la P.A. soggiacciono, ormai sullo stesso piano, in maniera paritaria (T.U. D.lgs 165/01)."


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      Monday, February 28th 2011 5:07 PM Gelmini annulla sanzione disciplinare della censura irrogata dal provveditore agli studi di Bari


          Unams scuola Bari - Bat Gelmini ci da ragione!

      UNAMS-SCUOLA BARI- Il Ministro Gelmini ci da ragione. Un docente di scuola superiore si era visto irrogare una sanzione disciplinare della censura dal Dirigente dell' U.S.P. di Bari ora USR Puglia ambito territoriale per la provincia di Bari, su non meglio specificate e presunte mancanze relative alla sua funzione docente, ai doveri di correttezza, collaborazione e "subordinazione", costituenti requisiti essenziali nell'ambito del rapporto di pubblico impiego.

      Tale sanzione non era però stranamente stata preceduta come dovuto dalla necessaria contestazione disciplinare da parte dell'organo competente alla contestazione.

      Da qui il docente nostro iscritto si rivolgeva presso i nostri uffici per proporre ricorso gerarchico al Ministro ai sensi dell'art. 504 del T.U D.lgs 297/94.

      Con l'assistenza del Segretario provinciale e regionale Unams Scuola prof. Bartolo Danzi, il prefato docente impugnava la censura irrogata dal Dirigente dell'allora USP di Bari deducendo in Diritto:

      "Tale atto di censura appare assolutamente illegittimo in quanto non preceduto dalla propedeutica contestazione di addebiti prevista dall'art. 55 comma 5 del D.lgs 165/01 dal D.lgs 297/94 e dal D.P.3 n.
      3/1957.Tanto inficia irrimediabilmente il provvedimento disciplinare che quindi risulta illegittimo e del tutto nullo, in quanto viene violato il principo di difesa e di contraddittorio. Del resto del tutto pacifico
      che solo la formale contestazione determina l'apertura del procedimento disciplinare, che nel caso di specie è del tutto inesistente, per mancanza appunto della contestazione disciplinare. Altro
      aspetto formale sicuramente rilevante è anche la mancanza di invito a prendere visione degli atti istruttori, fatto che reprime ulteriormente il diritto di difesa e di contraddittorio. Solo tuzioristicamente si ritiene di far notare che nel corpo dell'atto di censura, difatti, non riulta richiamata alcuna cointestazione di addebiti, poichè non effettuata. Nel merito si ritiene di dover sorvolare sulle generiche accuse esternate nel corpo dell'atto di censura, non immediatamente riferibile a bem definiti e specifici fatti ed addebiti.

      PQM

      il ricorrente chiede l'annullamento della censura irrogta dal Dirigente dell'USP di Bari con nota prot. 356/ris del 13 Luglio 2009."

      A tale ricorso il Ministro GELMINI provvedeva a richiedere il prescritto parere al CNPI il quale così si esprimeva in ordine alle doglianze del ricorrente:"

      IL CONSIGLIO PE.R IL CONTENZIOSO Veduta la. lettera del Dirigente dell'Ufficio VI dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. A()ODRPU 8775/SF in data 12.10.2009 con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al ricorso presentato dal Prof. ........................................, docente di educazione fisica presso il Liceo Scientifico Statale "O. Tedone" di Ruvo di Puglia (BA), avverso
      il provvedimento prot. n. 356/Ris. del 13.7.2009 con cui il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari ha comminato la sanzione disciplinare della censura; Esaminati il ricorso del suddetto professore e gli atti trasmessi dall'Amministrazione; Ascoltato il Relatore; Veduti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297; Veduti gli art. 504 e 507 del D.L.vo n. 297 citato; Veduto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; Valutati i motivi che sostanziano il ricorso in questione; Considerato che il ricorrente rileva che la sanzione disciplinare della censura irrogata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari in data 13.7.2010 prot. n. 356 Ris. Uff. VII non è stata preceduta dalla formale contestazione degli addebiti come da D.L.vo 165/01 art. 55 comma 5, e dal T.U. n. 297/94, in quanto la nota del Dirigente Scolastico prot. n. 5/Ris. del 29.12.2008 è stata emanata da organo non competente ad irrogare la sanzione della censura; Rilevato, altresì, che la
      situazione sopra descritta è confermata dalla nota del Dirigente dell'U.S.P. di Bari del. 5.10.2009 prot. n. 412/Ris. indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Rilevato che la sopra descritta violazione ha leso il corretto esercizio del diritto di difesa;

      ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO PARERE FAVOREVOLE all'accoglimento del ricorso presentato dal Prof........................

      A tale parere favorevole all'accoglimento il Ministro Gelmini ha così decretato.

      Ministero dell''Istruzione, dell' Università e della Ricerca Prot.n.423/1 Roma,20.01.2011 VISTO il provvedimento prot. n. 356/ris. del 13.07.2009, con cui il Dirigente dell'Ufficio IX
      — Ambito Territoriale per la provincia di Bari ha comminato al prof........................ la sanzione disciplinare della censura;

      VISTO il ricorso gerarchico presentato dall'interessato per l'annullamento della sanzione sopra citata;

      VISTO il parere vincolante espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione - Comitato orizzontale relativo alla Scuola Secondaria Superiore - nell'adunanza del 01.12.2010, che deve intendersi parte integrante del presente provvedimento;

      CONSIDERATO che, in base al suddetto parere, il ricorso del Prof. ................... deve essere accolto; VISTI gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994; VISTI gli artt. 504 e 507 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994; VISTO il D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 e successive modificazioni ed integrazioni;

      DECRETA il ricorso indicato nelle premesse è accolto. IL MINISTRO

      On.le
      MARIASTELLA GELMINI

      Tale importantissimo provvedimento espone senza ombra di dubbio l' Amministrazione scolastica a dover risarcire ex art. 2043 C.C., quanto meno, il danno biologico-esistenziale causato al nostro assistito a seguito del nocumento patito dallo stesso per effetto dell'irrogazione, nei suoi confronti, di un provvedimento, ingiusto, illegittimo, lesivo ed arbitrario atteso che non sono state evidentemente rispettate le specifiche norme di legge, anche di carattere costituzionale, poste a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa di ciascun cittadino della Repubblica, senza distinzione o discriminazione di sorta.Tale danno biologico ed esistenziale generale può essere riferito a qualsiasi atto amministrativo illegittimo (come nel caso) che venga ad incidere su un diritto della persona , in quanto il soggetto è costretto a rinunciare ad un beneficio, non per sua volontà(Cass. Sez. Lavoro n. 10157/04).

      Come già affermato dalla Corte di Cassazione Sez. III , 15/12/2000 , n. 15859 nella nozione di danno biologico rientrano tutte le ipotesi di danno “ non reddituale”, ossia i danni estetici, alla vita di relazione e da riduzione della capacità lavorativa; tuttavia recentemente è intervenuta una interessante sentenza del T.A.R. per la Campania n. 8235 del 4.3.2004 che partendo dalla definizione sopra citata ha esteso attraverso una più ampia nozione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2043 del C.C. il concetto di danno biologico fino a ricomprendere tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana o l'esercizio di un diritto secondo il dettato della Corte Costituzionale n. 184/86. In tale ambito rientra senz’altro anche “la temporanea impossibilità o diminuzione delle normali occasioni
      di vita”, intesa come diminuzione o privazione di un valore della persona umana, questa anche in mancanza di qualche danno economico (Cass. Sez. III, 27.11.2001, n. 15034). Come
      il Tribunale ha avuto modo di chiarire, la Giurisprudenza ha sempre inteso il danno biologico quale menomazione dell’integrità psico-fisica della persona nell’ambiente in cui vive e perciò non solo economica ma bensì anche biologica, sociale , culturale ed estetica, in altre parole sul “valore uomo” in toto. (Cass. , 11.2.1985, n.1130). L’art. 2043 c.c. parla esclusivamente di “danno ingiusto” per la risarcibilità senza altra qualificazione, perciò molto più estesa delle tradizionali categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale inteso quale somma delle sofferenze psichiche e morali ricevute dal torto subito e risarcite nel limite dell’art. 2059 c.c. quale tutela dell’autonomo diritto primario del bene salute. In altre parole il danno biologico deve essere considerato risarcibile indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, bensì con la sola menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto (Cass., 3.3.87, n.1228 e 6/4/83 n. 2396).

      La circostanza che l’atto illegittimo attuato dal Dirigente dell'USR Puglia Ambito territoriale per la provincia di Bari in parola abbia impedito all’istante di potersi difendere dovendo subire una censura ,
      ha generato per se stesso un danno da usura psico-fisica tale da fare sorgere il diritto dello stesso al risarcimento del danno biologico quale “senso di frustrazione” e “impotenza psicologica “ nei confronti
      della P.A. Ritiene il TAR che il diritto al risarcimento sorge a prescindere dalla colpa della P.A. ed è assistito da un presunzione assoluta per cui non vi è necessità di prova (Cass. N. 18080/85 , n.5015/92 n. 12334/97).La valutazione quantitativa del danno è rimessa in via transattiva alle parti, previa proposta ell’Amministrazione intimata(art. 35,c. 2°, D.lvo 80/98, come novellato dall’art. 7
      L. n. 205/00).

      Monday, February 21st 2011 5:20 PM Bari, vittoria di un assistente tecnico per la scadenza illegittima del contratto al 30 Giugno


          Unams scuola Bari - Bat scadenza contratto, Ricorso

      UNAMS-SCUOLA BARI- Un assistente tecnico ha proposto vertenza per tramite la presente struttura federale Unams scuola nei confronti di un dirigente scolastico di Bari il quale anni addietro aveva limitato la scadenza del proprio contratto di lavoro al 30 Giugno anizicchè al 31 agosto come spettante ai sensi dell'art. 4 comma 1-11 del L. 124/99 e della'rat. 1 comma 6 lettera a) del D.M. n. 430/2000.

      Lo stesso assistito in conciliazione dal Segretario provinciale e Regionale UNAMS scuola prof. Bartolo Danzi ha avuto ragione. Il Dirigente scolastico ha riconosciuto la validità di quanto lamentato dallo stesso dando il riconoscimento giuridico del servizio compreso tra il 1.7 ed il 31.8.

      Monday, December 20th 2010 5:24 PM Puglia, decreto ingiuntivo di pagamento a dirigente di Barletta


          Unams scuola Bari - Bat scadenza contratto, Ricorso

      UNAMS-SCUOLA BARI- Un assistente tecnico ha proposto vertenza per tramite la presente struttura federale Unams scuola nei confronti di un dirigente scolastico di Bari il quale anni addietro aveva limitato la scadenza del proprio contratto di lavoro al 30 Giugno anizicchè al 31 agosto come spettante ai sensi dell'art. 4 comma 1-11 del L. 124/99 e della'rat. 1 comma 6 lettera a) del D.M. n. 430/2000.

      Lo stesso assistito in conciliazione dal Segretario provinciale e Regionale UNAMS scuola prof. Bartolo Danzi ha avuto ragione. Il Dirigente scolastico ha riconosciuto la validità di quanto lamentato dallo stesso dando il riconoscimento giuridico del servizio compreso tra il 1.7 ed il 31.8.

      News dall' USP di BARI